Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06595/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2003, due avvisi di accertamento nei confronti di una società poi fallita, contestando l'indeducibilità di costi relativi ad acquisti di merce da una società terza ritenuta "cartiera" e il correlato recupero a tassazione dell'IVA. Il secondo avviso, relativo a una ulteriore fattura per l'acquisto di rottami di alluminio, era stato notificato come accertamento integrativo ai sensi degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972. Il fallimento aveva impugnato il secondo avviso sostenendo che fosse illegittimo perché fondato su elementi già noti o comunque acquisibili in occasione del primo accertamento, quindi senza veri fatti nuovi. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva confermato l'illegittimità dell'accertamento integrativo. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di rinvio non avrebbe verificato se la fattura oggetto del secondo avviso fosse già stata acquisita o comunque acquisibile nel primo accesso; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. in combinato disposto con le norme sull'accertamento integrativo, per errata applicazione della presunzione secondo cui gli ispettori avrebbero acquisito tutte le fatture della società fittizia già in sede di primo accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, osservando che il giudizio di rinvio è un processo chiuso e che il principio di diritto già enunciato imponeva di presumere, salvo prova contraria dell'Ufficio, che gli organi verificatori avessero acquisito o potuto acquisire tutte le fatture emesse dalla società cartiera relative all'anno d'imposta. L'Agenzia non ha fornito prova della concreta impossibilità di rinvenire la fattura nel primo accesso ispettivo; anzi, dal ricorso emergeva che la fattura era conosciuta dai verificatori e portata poi a conoscenza dell'Ufficio con il secondo PVC. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di rinvio che aveva escluso la legittimità del secondo accertamento integrativo. È stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi mala fede o colpa grave dell'Amministrazione, anche in ragione della non ancora stabilizzata elaborazione giurisprudenziale sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per violazione di legge, ma la censura è ritenuta infondata

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione invocata dall'Ufficio deve avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto il ragionamento presuntivo sull'emissione di due P.V.C. è stato giudicato non sufficiente a vincere la presunzione posta dal giudice di legittimità

  • art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    norma che disciplina l'accertamento integrativo, la cui applicazione è stata negata perché mancava la prova di fatti nuovi non acquisibili nel primo accertamento

  • art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

    norma richiamata per l'accertamento integrativo in materia IVA, applicata con esito negativo per difetto dei presupposti

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave, desumibili anche dal contesto processuale, ma nel caso concreto non è stata riconosciuta

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e completare la decisione sul materiale istruttorio già acquisito, senza riaprire il thema decidendum oltre i limiti del rinvio.
  • In tema di accertamento integrativo fondato su operazioni riferite a società fittizia, se l'Ufficio vuole superare la presunzione secondo cui nel primo accesso gli organi verificatori hanno acquisito o avrebbero potuto acquisire tutte le fatture dell'anno, deve offrire prova contraria specifica dell'impossibilità di reperire il documento nel primo accertamento.
  • La mera circostanza che siano stati redatti due P.V.C. non è, di per sé, presunzione grave, precisa e concordante idonea a dimostrare che una fattura non fosse conoscibile o acquisibile nel primo accertamento; possono esservi spiegazioni alternative compatibili con un approfondimento successivo o con un errore nella prima verifica.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, configurabili solo in presenza di un uso abusivo o strumentale del processo; non basta la sola soccombenza o l'infondatezza del ricorso.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità sul punto non è ancora stabilizzata, la proposizione di un ricorso non integra di per sé mala fede o colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.