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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19317/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza dell'11/12/2024 che ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di revisione avverso la sentenza penale definitiva che lo condannava per la morte di Rocco Sainato. L'istanza di revisione si fondava su due "prove nuove": (i) una consulenza tecnica del Prof. Andrea Piccinini sulle macchie di sangue rinvenute sulla maglietta indossata da De Salvo il 17/10/2011; (ii) una dichiarazione confessoria dell'originario coimputato Mihalache Nicolae George, il quale avrebbe detto di aver sferrato lui il colpo mortale. De Salvo censura la Corte d'appello per avere, nell'ambito della declaratoria di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p., proceduto a valutazioni approfondite e comparazioni tra le "prove nuove" e il materiale probatorio già acquisito, anticipando questioni di merito (affidabilità e congruenza delle nuove fonti) che avrebbero richiesto il pieno contraddittorio e l'escussione delle parti e dei testi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia oltrepassato i limiti della valutazione preliminare prevista dall'art. 634 c.p.p., effettuando un sindacato comparativo e di merito sulle prove nuove anziché un'accertamento sommario "ictu oculi" della manifesta infondatezza. Di conseguenza la decisione impugnata è stata annullata e la vicenda è stata rimessa alla Corte di appello per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati (valutazione preliminare limitata, verifica ictu oculi dell'inaffidabilità solo se evidente, necessità del contraddittorio per valutazioni approfondite).

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da duecentocinquantotto euro a duemilasessantacinque euro

    La norma autorizza la corte di appello a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità per manifesta infondatezza, ma nella fase preliminare il potere di valutazione è limitato: è ammessa una verifica sommaria e soltanto quando l'infondatezza emerge "ictu oculi"; non è consentito sostituirsi al giudizio di merito con un approfondito confronto probatorio senza contraddittorio.

  • art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza come riferimento normativo alle "prove nuove": possono essere considerate tali anche acquisizioni tecniche e scientifiche nuove se basate su metodiche innovative non disponibili in sede di cognizione; per l'ammissibilità occorre valutare la novità effettiva e la potenziale capacità di incidere sul giudicato, ma la verifica preliminare deve restare limitata.

  • art. 584 e 585 cod. pen.; artt. 577 n.4 e 61 n.4 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per inquadrare il reato contestato: secondo le decisioni di merito De Salvo è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto che ha causato la morte di Rocco Sainato (con specifiche aggravanti e circostanze richiamate dagli articoli indicati).

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza (art. 634 c.p.p.) autorizza solo una verifica sommaria; il giudice della revisione può escludere una richiesta soltanto se l'inaffidabilità o l'inidoneità delle prove nuove risulta in termini di evidente (ictu oculi).
  • Non è consentito al giudice, nella fase preliminare, svolgere un confronto probatorio approfondito tra le "prove nuove" e il materiale già acquisito: valutazioni comparative di affidabilità e persuasività che incidono sul merito richiedono il pieno contraddittorio e l'istruttoria.
  • Le dichiarazioni confes­sorie tardive non possono essere automaticamente escluse per tardività: la loro credibilità va valutata, di norma, con l'escussione e il contraddittorio, salvo che emergano elementi di evidente e immediata contraddittorietà "ictu oculi".
  • La prova tecnico-scientifica acquisita successivamente è "nuova" se fondata su metodiche o acquisizioni effettivamente innovative rispetto ai mezzi investigativi precedenti; la corte preliminare deve prima accertare la novità tecnica prima di procedere a valutazioni di merito.
  • Se il giudice di merito eccede nei limiti della valutazione preliminare annullando l'istanza per manifesta infondatezza senza rispettare i limiti stabiliti, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame conforme ai principi di sommaria valutazione (ictu oculi) e, se necessario, instaurazione del contraddittorio.

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