Cassazione Penale, Ordinanza n. 04672/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la mancanza di specificità delle censure ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non vi era correlazione tra le ragioni della decisione di merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo, con un primo motivo, l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alla contestazione di concorso in estorsione aggravata e alla configurabilità del concorso di persone, nonché violazione di legge e vizio motivazionale per travisamento della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; con un secondo motivo contestavano l'omessa o apparente motivazione sulla graduazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
La norma è richiamata solo come oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che le doglianze sul punto sono generiche e non specifiche.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato; la Corte non sviluppa una valutazione autonoma sul concorso, limitandosi a considerare infondate e apparenti le censure dei ricorrenti.
art. 192 c.p.p.
È richiamato per la doglianza di travisamento della prova; la Corte afferma che il motivo non si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito e quindi è inammissibile per genericità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'atto di ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già dedotti nei precedenti gradi di giudizio non soddisfa il requisito di specificità.
- Le doglianze che si limitano a contestare in modo apodittico la motivazione, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza di merito, sono meramente apparenti e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione di travisamento della prova o di vizio motivazionale non può risolversi in una critica generica del convincimento del giudice di merito, ma richiede un puntuale confronto con il percorso argomentativo seguito nella decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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