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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04672/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la mancanza di specificità delle censure ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non vi era correlazione tra le ragioni della decisione di merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo, con un primo motivo, l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alla contestazione di concorso in estorsione aggravata e alla configurabilità del concorso di persone, nonché violazione di legge e vizio motivazionale per travisamento della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; con un secondo motivo contestavano l'omessa o apparente motivazione sulla graduazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La norma è richiamata solo come oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che le doglianze sul punto sono generiche e non specifiche.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato contestato; la Corte non sviluppa una valutazione autonoma sul concorso, limitandosi a considerare infondate e apparenti le censure dei ricorrenti.

  • art. 192 c.p.p.

    È richiamato per la doglianza di travisamento della prova; la Corte afferma che il motivo non si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito e quindi è inammissibile per genericità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'atto di ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già dedotti nei precedenti gradi di giudizio non soddisfa il requisito di specificità.
  • Le doglianze che si limitano a contestare in modo apodittico la motivazione, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza di merito, sono meramente apparenti e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La deduzione di travisamento della prova o di vizio motivazionale non può risolversi in una critica generica del convincimento del giudice di merito, ma richiede un puntuale confronto con il percorso argomentativo seguito nella decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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