Sentenza n. 16184/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) della deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 207 del 30.03.2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della Regione Basilicata n. 18 dell’1.04.2023, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”; 2) degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 alla predetta determinazione; 3) della deliberazione n. 986 del 19.09.2019 del DG dell’AOR San Carlo di Potenza, della deliberazione n. 616 del 19.09.2019, della deliberazione n. 667 del 10.10.2019 del DG dell’A.S.P. di Potenza, della deliberazione n. 832 del 25.09.2019 del DG dell’ASL ASM di Matera, della deliberazione n. 592 del 13.09.2019 del DG dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, richiamate della DGR n. 207/2023, con le quali sarebbero stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; 4) se ed in quanto di ragione, della nota dell’Avvocatura Regionale n. 8631 del 13.01.2023, richiamata nella DGR n. 207/2023, nella quale sarebbe stato affermato che l’adozione dei provvedimenti di ripiano non necessitava della preventiva comunicazione di avvio del procedimento; 5) dei seguenti atti e provvedimenti: (i) il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6.07.2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15.09.2022; (ii) il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6.10.2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26.10.2022; (iii) l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; (iv) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; 6) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.09.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.09.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023 e relativi allegati, recanti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e le certificazioni dei fatturati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione delle amministrazioni, la deliberazione regionale che quantificava il payback per il superamento dei tetti di spesa relativi ai dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018, insieme agli atti presupposti. Ha dedotto: (1) violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, sostenendo che la partecipazione avrebbe consentito di correggere errori nei calcoli; (2) violazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 6 ottobre 2022, per mancata verifica della coerenza dei fatturati aziendali con la voce BA0210 del modello CE consolidato regionale e per omessa comunicazione degli importi dovuti; (3) difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione quanto alla verifica dei dati, alla determinazione delle quote di mercato e alla quantificazione degli importi; (4) erronea inclusione nel calcolo di fatture e importi non pertinenti, anche alla luce della nota esplicativa ministeriale del 5 agosto 2022; (5)-(8) illegittimità costituzionale della disciplina per asserita violazione dei principi di capacità contributiva, eguaglianza, riserva di legge, ragionevolezza e proporzionalità, tutela della proprietà, libertà d'impresa e affidamento, nonché contrasto con CEDU e diritto UE; in subordine, richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; (9) illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, anche per retroattività, violazione dell'affidamento e consumazione del potere. All'udienza del 9 ottobre 2026 la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere pagato quanto dovuto ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, senza tuttavia produrre documentazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro la disciplina e gli atti di payback, né le questioni di giurisdizione rilevate in udienza. Ha escluso che potesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la comunicazione regionale del provvedimento formale di accertamento del pagamento richiesta dall'art. 7 d.l. 95/2025. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della ricorrente circa il tempestivo pagamento, pur non documentata e in assenza del decreto regionale di accertamento, determinasse la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, dichiarandolo improcedibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Tale ultima circostanza determina, in luogo della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e, quindi, l’improcedibilità dello stesso nell’ipotesi in cui il pagamento sia intervenuto nel termine previsto dalla citata legge e abbia ad oggetto l’esatto importo ivi previsto.
Il pagamento tempestivo dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta, se dichiarato ma non ancora formalmente accertato dalla Regione, comporta la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità; la cessazione della materia del contendere presuppone invece la comunicazione al TAR del provvedimento regionale di accertamento.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
con il quale, in sintesi, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento da parte degli interessati dell’importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato D.L. n. 78 del 2015.
La procedura di pagamento ridotto per il payback 2015-2018 prevede l'accertamento regionale del versamento, la pubblicazione e la comunicazione al TAR; è tale adempimento formale a determinare per legge la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel contenzioso sui provvedimenti regionali di payback per dispositivi medici relativi al 2015-2018, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta richiede la comunicazione al TAR del provvedimento regionale che accerta il pagamento dell'importo ridotto.
- Se il ricorrente dichiara di avere effettuato tempestivamente il pagamento dell'importo ridotto, ma non è stato depositato né comunicato il provvedimento regionale formale di accertamento, la domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta; la dichiarazione di pagamento può tuttavia determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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