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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27416/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi di detenzione e cessione di droga. La Corte di appello di Napoli aveva confermato o rimodulato le condanne del primo giudice nei confronti di più imputati, ritenendo sussistente, per alcuni, un sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e, per altri, singole cessioni o detenzioni di sostanze stupefacenti, con riconoscimento in alcuni casi della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili. I ricorrenti hanno proposto doglianze in larga parte sovrapponibili: ne bis in idem ex art. 649 c.p.p.; mancanza di autonoma motivazione e motivazione apparente; inutilizzabilità o insufficienza delle intercettazioni e delle osservazioni di polizia giudiziaria; difetto di riscontri individualizzanti; errata applicazione dei criteri di valutazione della prova e della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio; errata qualificazione giuridica delle condotte come partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 anziché come concorso di persone in singole cessioni; mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; erroneo riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990; mancato riconoscimento o cattiva motivazione sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; in un caso anche mancato riconoscimento dell’attenuante premiale del comma 7 dell’art. 74 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi inammissibili, rilevando in sintesi che la sentenza di appello si saldava con quella di primo grado in una doppia conforme, che molte censure chiedevano una rivalutazione del merito non consentita, che i motivi erano spesso generici, aspecifici o non devoluti in appello, e che le doglianze su ne bis in idem, qualificazione giuridica, aggravanti, attenuanti e pena erano infondate o comunque inammissibili. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse complessivamente congrua e integrata tra primo e secondo grado; che le censure difensive si risolvessero per lo più in una richiesta di nuova valutazione delle prove; che diverse questioni fossero generiche o non proposte in appello; e che non sussistessero i presupposti per accogliere le doglianze su art. 649 c.p.p., art. 74 d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5 e comma 6, d.P.R. 309/1990, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    Il divieto di doppio giudizio opera solo in presenza di identità storico-naturalistica del fatto; nei reati associativi occorre verificare concretamente se i segmenti di partecipazione giudicati siano sovrapponibili o riguardino periodi, fatti o sodalizi diversi.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In cassazione non è deducibile un mero dissenso sulla valutazione del merito; non è censurabile la sentenza per il silenzio su singole doglianze quando la motivazione complessiva le disattenda implicitamente.

  • art. 125 c.p.p.

    La censura sulla motivazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio; la motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado nella doppia conforme.

  • art. 546 c.p.p.

    L’obbligo motivazionale del giudice va valutato complessivamente; in caso di doppia conforme non è necessario un esame analitico di ogni deduzione difensiva.

  • art. 192 c.p.p.

    La doglianza sull’erronea valutazione della prova non può essere trasformata in una richiesta di rivalutazione del fatto in sede di legittimità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Le singole cessioni o detenzioni di stupefacente, se sorrette da una attività sistematica e da riscontri convergenti, possono integrare responsabilità piena; la mera cripticità delle conversazioni non esclude di per sé la prova del fatto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità va esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, mostra elevata frequenza delle cessioni, pluralità di acquirenti e spiccata offensività, non essendo sufficiente invocare la non occasionalità o la modesta durata del periodo di osservazione.

  • art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990

    L’aggravante richiede specifiche condizioni strutturali e partecipative riferite alla condotta contestata; se la questione non è devoluta specificamente in appello, il motivo è inammissibile in cassazione.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Per il reato associativo occorre un gruppo di almeno tre persone, un programma criminoso indeterminato, una stabilità minima del sodalizio e un apporto individuale apprezzabile e non episodico, desumibile anche da intercettazioni, modalità esecutive e ripartizione di ruoli.

  • art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990

    L’attenuante premiale richiede che la collaborazione sia concretamente utile a interrompere l’attività complessiva del sodalizio, non la sola singola partita di droga.

  • art. 133 c.p.

    Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se mirano a una diversa valutazione discrezionale del giudice di merito; la pena è sindacabile solo per manifesta illogicità o violazione di legge.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione tra più fatti non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta in appello.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado e il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del merito.
  • Il ne bis in idem sostanziale richiede una rigorosa verifica dell’identità del fatto storico; nei reati associativi non basta la coincidenza della qualificazione giuridica, ma occorre confrontare periodi, coimputati, condotte e segmenti di partecipazione contestati.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche o sintetiche, possono costituire prova della cessione di stupefacenti se lette unitamente ai riscontri esterni e al complesso delle risultanze investigative; la loro interpretazione è questione di fatto, insindacabile se logicamente motivata.
  • La qualificazione di un sodalizio come associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 presuppone un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato e un apporto non episodico dei partecipi; la semplice serialità di singole cessioni, senza stabile organizzazione, non basta di per sé a escludere il reato associativo quando emergano ulteriori elementi di struttura.
  • La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va negata quando il fatto, valutato nel suo insieme, presenti pluralità di cessioni, reiterazione, diversi acquirenti e un livello di offensività non minimo; la non occasionalità non è da sola decisiva, ma il quadro complessivo può escludere la fattispecie attenuata.
  • Le doglianze su aggravanti, attenuanti generiche e pena devono essere specifiche e devolute in appello; in cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di merito o chiedere una nuova graduazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.
  • L’attenuante premiale della collaborazione nei reati di stupefacenti richiede un contributo idoneo ad incidere sull’attività complessiva del sodalizio criminale, non una mera ammissione o il racconto di circostanze già acquisite agli atti.
  • La censura di violazione dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è ammissibile quando si traduce nella richiesta di una diversa lettura delle prove senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniReati di comune pericoloElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entitàAssociazione finalizzata al trafficoInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiNe bis in idemOnere della provaContinuazione

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