Sentenza n. 708/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 55/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 359/2024 pubblicata il 10.11.2025 e notificata in data 11.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 11.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 55/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ed era stata disposta l'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici interessati, oltre alla rifusione delle spese di lite. L'Amministrazione, nonostante la regolare notificazione della sentenza, non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dedotto ragioni ostative alla spettanza o all'esecuzione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero e delle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, se occorrente, delle strutture regionali. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato del Tribunale del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di specifiche contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore qualora l'inerzia persista oltre il termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere investito del potere di adottare gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all'adempimento, anche tramite funzionari delegati e con il supporto delle strutture amministrative competenti.
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