Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1309/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale n. 35 del 19 marzo 2026 e ordinanza di demolizione n. 36/2026 adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale e l'ordinanza di demolizione adottate dal Comune in relazione a un'unità immobiliare, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi gli atti di comunicazione e di istruttoria tecnico-amministrativa. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono in dettaglio i singoli motivi di ricorso né le specifiche censure di legittimità. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi, anche ai fini della decisione sull'istanza cautelare, riguardanti la cartografia del programma di fabbricazione del 1975 e la situazione catastale storica e attuale dell'immobile.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né il ricorso di annullamento né l'istanza cautelare. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., che il Comune depositi entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza la copia della cartografia del programma di fabbricazione del 1975 e la documentazione catastale storica relativa all'unità immobiliare, nonché una relazione informativa sulla situazione catastale dell'immobile. Ha quindi rinviato l'esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 29 luglio 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È indicato quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione impugnata; l'ordinanza istruttoria non ne esamina il contenuto né la corretta applicazione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

Massime di principio

  • Prima di decidere un'istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio di documentazione e relazioni informative quando gli elementi già disponibili non consentono di valutare adeguatamente la situazione fattuale rilevante.
  • In una controversia relativa a provvedimenti repressivi edilizi, la cartografia dello strumento urbanistico vigente all'epoca rilevante e la documentazione catastale storica possono costituire elementi istruttori necessari per la decisione cautelare.
  • Quando dispone incombenti istruttori, il giudice amministrativo deve fissare un termine per il loro adempimento e può rinviare a una successiva camera di consiglio l'esame della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.