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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24586/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: (1) vizio della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendo di aver ritenuto i prelevamenti come retribuzione e di non avere consapevolezza di un comportamento distrattivo; (2) assoluzione per non aver commesso il fatto in quanto i prelevamenti erano avvenuti in anni precedenti e la riclassificazione contabile del 2013, ritenuta dalla Corte distrattiva, sarebbe imputabile alla sola Pincardini e al commercialista; (3) errata valutazione del ruolo aziendale, poiché, sebbene formalmente socio illimitatamente responsabile dal 1998, Rossi svolgeva in realtà funzioni di manovale/operario senza poteri gestionali e dunque non poteva essere ritenuto consapevole o responsabile della tenuta della contabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le censure attengono alla valutazione del merito e la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte di appello aveva provato documentalmente i prelevamenti e correttamente ritenuto che essi eccedevano gli utili distribuibili e non trovavano giustificazione come retribuzione; il dolo generico necessario per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è stato ritenuto sussistente in quanto Rossi si era appropriato di somme societarie in assenza di giustificazione. La Corte ha inoltre chiarito che la diversa appostazione contabile del 2013 non è la causa prima della bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma un artificio contabile che ha dissimulato prelevamenti distrattivi già avvenuti. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna di Rossi per bancarotta fraudolenta patrimoniale (con proscioglimento per bancarotta semplice documentale) e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 219, comma 2, n. 1

    art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall.

    La norma è stata richiamata per la qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta aggravata; la Corte ha unificato le condotte a fini sanzionatori richiamando tali disposizioni

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020 (Sarasso)

    Sez. 5, n. 14010 del 12/02/2020, Sarasso, Rv. 279103-01

    Principio applicato: il prelievo di somme da parte del socio-amministratore, anche se descritto come credito per lavoro, può integrare bancarotta per distrazione se non esistono elementi che consentano una adeguata valutazione del credito; il rapporto di immedesimazione organica non equivale automaticamente a un rapporto di lavoro che giustifichi la retribuzione

  • Giurisprudenza - principi di sindacato di legittimità della Cassazione

    Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso); Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 (Bosco)

    La Corte ricorda che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria né riformare la decisione limitandosi a una diversa rilettura degli stessi elementi di fatto

Massime di principio

  • Il socio illimitatamente responsabile che preleva somme dalle casse sociali è esposto a responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale se i prelevamenti non trovano giustificazione documentale (distribuzione utili, retribuzione con prove specifiche, ecc.).
  • La classificazione contabile successiva (es. riclassificazione nel bilancio) può essere considerata mero espediente contabile che maschera distrazioni già operate; la responsabilità deriva dall'atto di prelievo e dalla mancanza di giustificazione, non solo dalla scrittura contabile modificativa.
  • Per ritenere l'elemento soggettivo del dolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza di appropriarsi indebitamente di somme societarie in assenza di giustificazione.
  • La mera affermazione del socio di aver ricevuto somme come retribuzione non è sufficiente: occorre dimostrare oggettivamente l'esistenza di un autonomo rapporto di lavoro o altra valida fonte del credito, con documentazione e prove concrete.
  • La Cassazione non è luogo per rinnovare il giudizio di fatto o proporre una diversa valutazione delle prove; i rilievi che mirano a una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili o infondati.
  • La circostanza di avere competenze operative e non gestionali non esclude la responsabilità del socio illimitatamente responsabile: la qualifica societaria implica un grado di immedesimazione con la compagine che richiede prova specifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo e separato per giustificare prelievi considerati retribuzioni.

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