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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Cremona

IRES - Spese di pubblicità - Spese di rappresentanza - Inerenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione riconosce la deducibilità delle spese, purché correttamente qualificate e coerenti con i requisiti normativi applicabili. L'Amministrazione finanziaria non può sindacare le scelte imprenditoriali relative ai mezzi o ai settori utilizzati per promuovere l'attività quando l'effettività e l'importo dei costi non siano contestati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la corretta qualificazione di costi sostenuti per attività promozionale come spese di pubblicità oppure come spese di rappresentanza, nonché la loro deducibilità ai fini IRES. Secondo il principio richiamato, la qualificazione deve essere effettuata applicando i criteri generali elaborati dalla Suprema Corte. Una volta accertata la natura delle spese e constatato che non ne sono contestate né l'esistenza né l'ammontare, l'Amministrazione non può disconoscerne la deducibilità sulla base di valutazioni discrezionali circa gli strumenti promozionali o i settori scelti dall'imprenditore.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES delle spese di pubblicità e delle spese di rappresentanza

    La deducibilità dipende dalla corretta qualificazione del costo secondo i criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza: le spese di pubblicità sono generalmente sostenute per promuovere direttamente prodotti, servizi o attività, mentre quelle di rappresentanza perseguono finalità promozionali o di accrescimento dell'immagine più indirette. Una volta verificati i presupposti e non contestati esistenza e ammontare, il costo deve essere trattato secondo il regime fiscale corrispondente.

  • Principio generale di inerenza

    Il costo è inerente quando presenta una correlazione, anche prospettica o indiretta, con l'attività d'impresa. L'inerenza non richiede che la spesa produca un risultato economico immediato o che l'imprenditore scelga il mezzo promozionale ritenuto più efficace dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza deve essere effettuata in base alla funzione economica concreta della spesa, non soltanto alla sua denominazione contabile.
  • Se l'effettività, l'ammontare e la documentazione del costo non sono contestati, l'Amministrazione deve applicare il regime fiscale previsto per la corretta categoria di spesa.
  • L'inerenza non implica che la spesa debba dimostrare un incremento certo e immediato dei ricavi: è sufficiente un collegamento ragionevole con l'attività d'impresa.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'imprenditore sulle modalità, sugli strumenti o sui settori più idonei alla promozione, salvo dimostrare l'assenza di inerenza, l'antieconomicità manifesta o la natura estranea all'attività d'impresa.
  • Il contribuente dovrebbe conservare contratti, fatture, materiali promozionali, prove dell'esecuzione e documentazione del collegamento tra la spesa e l'attività esercitata.

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