Sentenza del 13/11/2015 n. 23238 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Contestavano la legittimità dell'avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro, sostenendo che il certificato di destinazione urbanistica qualificasse il terreno come agricolo e che, pertanto, non fosse corretto determinarne il valore fiscale in base alla sua asserita potenzialità edificatoria e al valore di mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione relativa alla natura agricola o edificatoria del terreno. Il ricorso era soggetto all'art. 366-bis c.p.c., vigente per le sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, che imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi per i vizi motivazionali. Poiché tali requisiti non risultavano rispettati, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.
Individua, tra gli altri, i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi processuali.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione il vizio motivazionale della sentenza, secondo la formulazione applicabile ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
L'onere della formulazione del "quesito di diritto" e l'analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" sono prescritti a pena di inammissibilità.
Per i ricorsi contro sentenze pubblicate nel periodo di vigenza della norma, ciascun motivo fondato su violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto e ciascun motivo relativo alla motivazione doveva contenere una chiara sintesi del fatto controverso e delle ragioni della censura. La mancanza o l'inadeguatezza di tali elementi comportava l'inammissibilità, impedendo l'esame del merito.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., applicabile ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con decorrenza dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma restava applicabile ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate durante il periodo precedente di vigenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre verificare preliminarmente la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non soltanto alla data di proposizione del ricorso.
- Quando una norma processuale impone requisiti formali a pena di inammissibilità, il mancato rispetto di tali requisiti può determinare la definizione del giudizio senza alcun esame delle questioni sostanziali.
- Per i ricorsi soggetti all'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo doveva contenere un quesito di diritto autonomo oppure, per i vizi motivazionali, un distinto momento di sintesi chiaro e specifico.
- La qualificazione urbanistica agricola di un terreno non esclude automaticamente che l'amministrazione possa considerare, ai fini fiscali, ulteriori elementi concreti quali l'ubicazione urbana e la potenzialità edificatoria; tuttavia, in questa decisione la Corte non ha esaminato tale questione nel merito.
- L'assenza di difese dell'amministrazione intimata non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso: il giudice deve comunque verificare l'ammissibilità e i requisiti formali dell'impugnazione.
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