Cassazione Civile, Sentenza n. 11890/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005: l'Agenzia contestava rettifiche IRES, IRAP e IVA per (i) difetto di inerenza di costi relativi a un immobile adibito a foresteria; (ii) omissione di contabilizzazione di interessi attivi qualificati come frutto di un deposito irregolare (caparra contestata dall'impresa); (iii) qualificazione come elusiva di una complessa scissione parziale e delle operazioni consecutive volte, secondo l'Amministrazione, a trasformare plusvalenze immobiliari in tassazione più favorevole su partecipazioni (applicazione art. 37-bis DPR 600/1973 e relative sanzioni). La contribuente resistette sostenendo l'esistenza di valide ragioni extrafiscali (razionalizzazione aziendale, autonomia gestionale del ramo, efficienza, alleanze commerciali) e dedusse vizi procedurali dell'attività di verifica.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi e, sul merito: (i) ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia per tardiva notificazione; (ii) ha ritenuto tempestivo e, in parte, fondato il ricorso incidentale dell'Agenzia; (iii) ha accolto alcuni motivi (secondo e quarto) del ricorso successivo di Immobiliare Estate Due, assorbendo altri motivi proposti dalla società; (iv) ha dichiarato inammissibile il quinto motivo e rigettato il sesto del ricorso della società; (v) ha cassato la sentenza della CTR nella parte interessata dai motivi accolti, rilevando in particolare carenze di motivazione della Corte territoriale circa la valutazione delle ragioni economiche extrafiscali e l'esame comparato delle soluzioni alternative prospettate dalle parti; (vi) ha disposto il rinvio al giudice a quo per nuovo esame anche sulle spese di giudizio di legittimità. In sintesi: il ricorso principale dell'Agenzia è inammissibile; la sentenza d'appello viene cassata e rinviata per un nuovo esame su questioni decisive (tra cui l'elusività della scissione e l'inerenza del costo contestato).
Norme richiamate
art. 37-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come fondamento del divieto di abuso del diritto in materia tributaria; consente all'Amministrazione di disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di dichiarazione infedele; l'Amministrazione invocava l'applicabilità delle sanzioni anche per condotte elusive, mentre la sentenza di merito aveva annullato le sanzioni per ragioni esposte
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina l'esimente per obiettiva incertezza dell'interpretazione normativa; la Corte ha ricordato che tale esimente può essere riconosciuta solo se dedotta e chiesta dal contribuente in modo tempestivo e non può essere concesso d'ufficio in appello o in cassazione
art. 36, comma 2, nn. 4 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione della sentenza di appello e all'esame delle censure dell'appellante; la Corte ha censurato la sentenza impugnata per motivazione apparente o per adesione acritica alla decisione di primo grado
art. 12, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), comma 5
Regola i termini di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente; la Corte ha ritenuto che il termine sia ordinatorio e che la contestata discrepanza tra accesso e redazione del p.v.c. non comporti nullità automatica se la permanenza effettiva non ha ecceduto i limiti
art. 86, TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
Norma richiamata nella ricostruzione fiscale relativa alla tassazione delle plusvalenze di impresa; il recupero a tassazione era fondato sull'assunto che la scissione avesse neutralizzato plusvalenze imponibili
Massime di principio
- Il divieto di abuso del diritto (art. 37-bis DPR 600/1973) consente all'Amministrazione di disconoscere operazioni formalmente regolari se il loro scopo prevalente è ottenere vantaggi fiscali e mancano valide ragioni extrafiscali; tuttavia l'onere di provare il disegno elusivo grava sull'Amministrazione.
- Il contribuente può sfuggire alla qualifica di elusiva dimostrando ragioni economiche, organizzative o gestionali non marginali che giustifichino l'operazione; la sola esistenza di un vantaggio fiscale non è sufficiente a integrare l'elusione.
- Il giudice d'appello non può limitarsi ad adesioni 'per relationem' alla decisione di primo grado: deve illustrare le ragioni del proprio convincimento e valutare specificamente le censure dell'appellante; la mancanza di motivazione esplicita determina cassazione per vizio di motivazione.
- L'esimente dell'«obiettiva incertezza» dell'interpretazione normativa (art. 8 d.lgs. 546/1992) può essere valutata dal giudice solo se espressamente dedotta dal contribuente nei termini processuali prescritti; non può essere riconosciuta d'ufficio in appello o in cassazione se non chiesta.
- I vizi procedurali connessi alla durata delle attività di verifica (art. 12 L. 212/2000) sono normalmente di carattere non perentorio: l'eccesso formale di durata non comporta automaticamente nullità dell'atto se non emerge una vera violazione del termine di permanenza effettiva.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione deve dimostrare l'anomalia della struttura negoziale e la mancanza di alternative giuridiche/economiche ordinariamente utilizzabili; il contribuente deve documentare le ragioni extrafiscali e la sostanziale economicità dell'operazione.
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