Sentenza del 23/06/2016 n. 4136 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Omessa decisione di un punto della controversia - Configurabilità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa censura è stata respinta. Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessivamente adottata implica il rigetto, anche non espresso, del punto specifico dedotto. Il vizio ricorre soltanto quando il giudice omette completamente di adottare una decisione su una domanda, eccezione o questione indispensabile per la soluzione della controversia. La decisione richiama Cass. n. 15679/2015 e Cass. n. 5351/2007.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa pronuncia, sostenendo che il giudice tributario non avesse deciso espressamente uno specifico punto della controversia. La questione riguarda la distinzione tra mancata statuizione esplicita e omessa decisione effettiva su una domanda o eccezione indispensabile per definire il caso.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'omessa pronuncia nel processo tributario
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia nel caso di mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione di rigetto del medesimo.
La mancanza di una pronuncia espressa non è sufficiente a configurare il vizio: occorre una completa omissione del provvedimento necessario alla definizione della controversia.
Cassazione civile, n. 15679/2015
Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui la decisione implicita di rigetto esclude l'omessa pronuncia.
Cassazione civile, n. 5351/2007
Richiamata come precedente sulla necessità di una completa omissione decisoria, non bastando l'assenza di una statuizione espressa.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non si configura ogni volta che il giudice non esamina esplicitamente un singolo argomento o punto: è necessario che abbia omesso del tutto di decidere una domanda o un'eccezione autonoma e decisiva.
- Una decisione può contenere una pronuncia implicita di rigetto quando la soluzione adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente esaminata.
- Per denunciare validamente l'omessa pronuncia occorre individuare una specifica richiesta o eccezione, ritualmente proposta e indispensabile per la decisione, rimasta completamente priva di risposta.
- La censura non può limitarsi a lamentare una motivazione sintetica, incompleta o non analitica: tali profili possono riguardare la motivazione, ma non integrano automaticamente omessa pronuncia.
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