Sentenza n. 14770/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza nel 2022 sulla base di una notizia di reato e di un procedimento penale per le ipotesi di cui agli artt. 474 e 648 c.p., relative all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e alla ricettazione, nonché del parere sfavorevole della Prefettura. La ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere, sostenendo che la valutazione amministrativa non fosse ragionevole: i fatti erano soltanto oggetto di indagine e non erano stati accertati con sentenza penale; inoltre, anche una condanna non avrebbe costituito automaticamente un motivo ostativo, ma avrebbe dovuto essere considerata insieme agli ulteriori elementi personali, tra cui l'integrazione sociale, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale. Ha altresì contestato l'omessa valutazione complessiva della propria situazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria completa, nel cui ambito l'Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto e valutato le osservazioni della ricorrente. Il giudice ha escluso l'eccesso di potere, rilevando che il giudizio sulla meritevolezza ai fini della naturalizzazione ha natura ampiamente discrezionale e prognostica e deve essere formulato mediante una valutazione globale degli elementi emersi, non atomistica. Anche una notizia di reato o un fatto non ancora definito in sede penale può rilevare come fatto storico e indicatore della personalità del richiedente, senza necessità di una condanna irrevocabile, poiché la valutazione amministrativa della capacità di stabile inserimento nella comunità nazionale è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Le condotte contestate ai sensi degli artt. 474 e 648 c.p. sono state ritenute idonee a esprimere una scarsa adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e a incidere negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità. Il periodo di osservazione comprende il decennio antecedente alla domanda e richiede non solo la residenza legale quantitativamente considerata, ma anche una condotta senza mende e un'adeguata assimilazione dei valori della comunità nazionale. L'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e minime per il soggiorno regolare, non elementi di per sé sufficienti a dimostrare la speciale meritevolezza richiesta per la cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica
La disposizione è interpretata nel senso che il decennio rileva non solo come durata minima della residenza, ma anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta del richiedente e della sua assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.
art. 474 c.p.
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
La condotta oggetto della notizia di reato può essere valutata dall'Amministrazione quale fatto storico e indicatore sintomatico della personalità del richiedente, anche in assenza di accertamento penale definitivo.
art. 648 c.p.
La contestazione della ricettazione può concorrere, insieme agli altri elementi istruttori, al giudizio prognostico negativo sulla meritevolezza e sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
L'occupazione e l'integrazione necessarie per il soggiorno regolare sono considerate condizioni ordinarie e minime, non equivalenti alla meritevolezza richiesta per la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le condizioni richieste per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno costituiscono il livello minimo di integrazione e affidabilità, distinto dal più intenso giudizio richiesto per la concessione della cittadinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il giudizio sulla meritevolezza del richiedente è ampiamente discrezionale, complesso e prognostico e deve considerare globalmente gli elementi relativi alla sua personalità, alla condotta e alla capacità di stabile inserimento nella comunità nazionale.
- Ai fini del diniego della cittadinanza, l'Amministrazione può valorizzare fatti penalmente rilevanti anche se oggetto di una mera notizia di reato o di un procedimento non concluso, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva, purché la valutazione sia adeguatamente istruita e motivata.
- La valutazione amministrativa della meritevolezza ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: il diverso oggetto e il diverso standard valutativo consentono di considerare il fatto storico anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
- Nel giudizio sulla naturalizzazione, la residenza legale decennale prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 ha una dimensione non solo quantitativa, quale durata minima del soggiorno, ma anche qualitativa, quale periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e l'assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.
- L'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie per il soggiorno regolare dello straniero e non dimostrano, da sole, la speciale meritevolezza necessaria per ottenere la cittadinanza italiana.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 1793/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 622/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 2442/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5154/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5155/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 10 set 2026Sentenza n. 5156/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →