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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16282/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di "non doversi procedere" emessa dal Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.: si censura l'erronea indicazione del termine fino al quale devono essere proseguite le ricerche dell'imputato irreperibile (il Tribunale aveva fissato una data riconducibile al 30 marzo 2026), ritenendo il ricorrente che il termine corretto, calcolato con le regole di computo della prescrizione vigenti per i reati tributari e con le disposizioni transitorie, debba essere individuato in data coincidente con la scadenza della prescrizione più lontana (indicata nel ricorso come 20 gennaio 2035). In sostanza la censura riguarda la errata applicazione dell'art. 420-quater c.p.p. e l'errato calcolo del termine di prescrizione da considerare per stabilire la durata delle ricerche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che la sentenza del Tribunale contenesse un errore nella determinazione della data fino alla quale devono protrarsi le ricerche. La Corte ha richiamato l'applicazione del comma 2 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria per le sospensioni disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022) e le regole di calcolo del termine previsto dall'art. 420-quater c.p.p.: la data indicata dal giudice deve coincidere con la più lontana tra le date di maturazione del termine di prescrizione come risultante dall'art. 159, ultimo comma, c.p. (che per i casi di sentenza di non doversi procedere è pari al doppio del termine di prescrizione massimo calcolato ai sensi dell'art. 157 c.p.). Va inoltre tenuto conto delle maggiorazioni previste per i reati tributari dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (aumento della prescrizione di un terzo). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Rimini in diversa composizione affinché ridetermini la data fino alla quale procedere alle ricerche dell'imputato, seguendo i criteri di diritto enunciati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 420-quater c.p.p.

    Disciplina la sentenza di "non doversi procedere" per irreperibilità dell'imputato, prevedendo che il giudice indichi la data fino alla quale devono continuare le ricerche; quella data deve coincidere con la più lontana tra le date di maturazione del termine di prescrizione richiamato dall'art. 159, ultimo comma, c.p.

  • art. 420-quinquies c.p.p.

    Norma richiamata nella disciplina previgente per le ricerche; la Corte chiarisce che, per i casi di sospensione disposti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, si applica l'art. 420-quater nel testo attualmente vigente per la pronuncia e l'indicazione temporale

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    Norma transitoria che stabilisce come procedere quando la sospensione del processo è stata disposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022: il giudice deve pronunciare la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater nel testo vigente e indicare la data fino alla quale continuare le ricerche

  • art. 159 c.p.

    Fornisce il criterio temporale richiamato dall'art. 420-quater: per i casi di sentenza di non doversi procedere il termine da considerare coincide con il doppio del termine di prescrizione massimo calcolato ai sensi dell'art. 157 c.p.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce le regole ordinarie di determinazione del termine massimo di prescrizione da utilizzare come base per il calcolo previsto dall'art. 159 (che poi raddoppia il termine nel caso di art. 420-quater)

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede che per i reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000 (reati tributari) i termini prescrizionali ordinari siano elevati di un terzo: tale maggiorazione deve essere applicata integrativamente alle regole ordinarie di determinazione della prescrizione prima di applicare eventuali raddoppi o altri meccanismi previsti da norme processuali

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale contestata (emissione di fatture per operazioni inesistenti per consentire l'evasione fiscale): il procedimento nei confronti dell'imputato era relativo a plurime violazioni di questa disposizione per gli anni d'imposta 2011-2013

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater può essere impugnata per cassazione con i motivi di cui all'art. 606, comma 1, anche prima della scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 159 c.p.

  • Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 13 febbraio 2025, n. 5847

    Giurisprudenza di legittimità che conferma la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater, anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159 c.p.

Massime di principio

  • Se, nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio di primo grado, l'imputato è dichiarato irreperibile e le ricerche risultano vane, il giudice deve pronunciare la sentenza di "non doversi procedere" per mancata conoscenza e indicare la data fino alla quale proseguire le ricerche ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
  • La data fino alla quale devono continuare le ricerche deve coincidere con la più lontana tra le date di maturazione del termine di prescrizione richiamate dall'art. 159, ultimo comma, c.p.: nella pratica occorre calcolare il termine massimo di prescrizione secondo l'art. 157 c.p., applicare eventuali maggiorazioni specifiche previste per il reato (es. elevazione di un terzo per i reati tributari ex art. 17 d.lgs. 74/2000) e quindi tener conto del raddoppio previsto per i casi di art. 420-quater
  • In presenza di sospensioni disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, va applicata la disciplina transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022) e la nuova formulazione dell'art. 420-quater; non è corretto applicare parti della previgente disciplina in maniera selettiva
  • La Procura può impugnare in Cassazione la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420-quater con i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., e ciò anche prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 159 c.p.
  • In caso di errore nella fissazione della data di prosecuzione delle ricerche il rimedio è l'annullamento con rinvio, affinché il giudice di merito ricalcoli il termine attenendosi alle regole combinate di legge (art. 157 c.p., art. 159 c.p., norme speciali come art. 17 d.lgs. 74/2000, e norme transitorie come art. 89 d.lgs. 150/2022)

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