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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12663/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria che lamentava la realizzazione, da parte del vicino, di un fabbricato e di altre opere in violazione delle distanze legali previste dal codice civile, dal D.M. n. 1444/1968 e dalle norme tecniche comunali. In primo grado il convenuto era stato condannato ad arretrare il fabbricato, rimuovere una porta e risarcire i danni. In appello la sentenza era stata confermata nel rigetto sia del gravame principale sia di quello incidentale. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto sette motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sulle distanze legali, omessa pronuncia sulla domanda di arretramento a distanza minima di 5 metri dal fabbricato condominiale, erronea applicazione del giudicato interno sulla pretesa preesistenza del muro divisorio, errata interpretazione della domanda relativa all’occupazione di un’area vincolata a parcheggio, omesso esame della funzione del muretto in tufo e falsa applicazione della disciplina urbanistica. Nelle more del giudizio, però, è intervenuta una decisione amministrativa definitiva che ha confermato l’ordinanza comunale di demolizione del fabbricato del resistente; la stessa ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente. Ha rilevato che l’interesse ad agire deve persistere fino alla decisione e che la dichiarazione del difensore del sopravvenuto venir meno dell’interesse, resa con procura speciale, non determina cessazione della materia del contendere, ma è equiparabile a rinuncia; in mancanza dei presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., produce inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha inoltre compensato le spese di lite, escludendo il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 871 c.c.

    richiamato come norma sulle distanze legali e sulla disciplina integrativa edilizia.

  • art. 872 c.c.

    richiamato come norma collegata alla violazione delle disposizioni sulle distanze.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciare sulla domanda proposta.

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di giudicato interno.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia e, più in generale, il rispetto del chiesto e pronunciato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla formazione del giudicato interno.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai requisiti dell’atto di appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e la gestione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente e per la trattazione camerale.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito della sentenza sopravvenuta del Consiglio di Stato.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per affermare che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in mancanza dei requisiti di legge, è equiparabile a rinuncia ma non estingue automaticamente il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

  • art. 9 D.M. n. 1444/1968

    invocato dalla ricorrente quale disciplina inderogabile sulle distanze tra costruzioni.

  • art. 5 N.T.A. del Comune di Toritto

    invocato dalla ricorrente quale norma urbanistica comunale che imporrebbe ulteriori distanze dal confine.

  • art. 38 D.P.R. n. 380/2001

    richiamato nella parte sulla decisione amministrativa sopravvenuta, per escludere i presupposti della fiscalizzazione dell’abuso edilizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma permanere fino alla decisione; il suo sopravvenuto venir meno comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione del difensore, munito di procura speciale, di sopravvenuto difetto di interesse non integra cessazione della materia del contendere, ma è equiparabile a rinuncia al ricorso; se mancano i requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c., non produce estinzione del processo.
  • Quando l’inammissibilità dipende da un fatto sopravvenuto e non da un difetto originario dell’impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi tipici di rigetto o inammissibilità originaria.
  • L’esistenza di un provvedimento amministrativo definitivo che elimini l’utilità concreta del ricorso può far venir meno l’interesse all’impugnazione, rendendo inutile la decisione di merito sulle questioni prospettate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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