Risoluzione n. 149 del 12/12/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per la riscossione coattiva delle entrate proprie dei Comuni effettuata con ingiunzione fiscale o tramite concessionari locali, le iscrizioni ipotecarie possono beneficiare delle esenzioni fiscali previste dagli artt. 47 e 47-bis del DPR 602/1973. La risoluzione aggiorna quindi un precedente orientamento restrittivo, alla luce delle modifiche normative introdotte nel 2011 e della successiva operatività dal 30 giugno 2017.
Trattamento tributario delle iscrizioni ipotecarie ex art. 77 DPR 602/1973 nella riscossione coattiva dei Comuni con ingiunzione fiscale
Iscrizioni ipotecarie per la riscossione coattiva dei Comuni con ingiunzione fiscale
La risoluzione esamina il trattamento tributario delle iscrizioni di ipoteca ex art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, quando siano poste a garanzia di crediti dei Comuni riscossi mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Il documento chiarisce se, in tale ipotesi, possano applicarsi le esenzioni previste dagli artt. 47 e 47-bis del DPR n. 602/1973.
Quesito posto dall’istante
La società concessionaria incaricata della riscossione per enti locali chiede se, per le ipoteche iscritte ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973 a garanzia di crediti comunali riscossi con ingiunzione fiscale, sia applicabile l’esenzione da imposte ipotecarie e catastali prevista dal medesimo decreto. L’istante sostiene la piena equiparazione tra ingiunzione fiscale e ruolo, richiamando giurisprudenza e interventi normativi che avrebbero assimilato i due strumenti ai fini della riscossione coattiva.
Posizione del contribuente
Secondo la società istante:
- l’ingiunzione fiscale sarebbe equiparabile al ruolo sia per elaborazione giurisprudenziale sia per scelta legislativa;
- l’art. 36, comma 2, del DL 31 dicembre 2007, n. 248, avrebbe confermato la possibilità per i Comuni di utilizzare l’ingiunzione fiscale seguendo, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del DPR n. 602/1973;
- l’art. 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106/2011, avrebbe posto i Comuni sullo stesso piano dell’Agente della riscossione quanto a iscrizione ipotecaria ed espropriazione immobiliare;
- ne deriverebbe l’applicabilità delle esenzioni fiscali degli artt. 47 e 47-bis del DPR n. 602/1973 anche alle ipoteche iscritte in sede di ingiunzione fiscale;
- un diverso trattamento genererebbe una disparità tra riscossione tramite ruolo e riscossione diretta o tramite concessionario locale.
Evoluzione normativa ricostruita dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo della riscossione coattiva delle entrate locali, evidenziando che i Comuni possono oggi avvalersi di due modelli alternativi:
- affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo l’art. 2, comma 2, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dal DL 24 aprile 2017, n. 50;
- riscossione diretta o affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, i cosiddetti concessionari locali.
Nel primo caso la riscossione avviene con il ruolo, che costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973. Nel secondo caso, invece, la riscossione avviene con ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910.
Superamento del precedente orientamento
La risoluzione ricorda che, con la circolare n. 4/T del 20 maggio 2008, l’Amministrazione aveva escluso che l’ingiunzione fiscale fosse, di per sé, idonea a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del DPR n. 602/1973 e aveva negato l’applicabilità delle esenzioni degli artt. 47 e 47-bis ai concessionari locali. Tale impostazione era fondata su un’interpretazione rigorosa sia delle norme sulle garanzie reali sia delle norme agevolative.
Successivamente, però, l’art. 14-bis, comma 1, del DL n. 201/2011 ha modificato l’art. 7, comma 2, del DL n. 70/2011, introducendo la lett. gg-quater. La norma stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni tramite ingiunzione fiscale è effettuata secondo le disposizioni del titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni previste per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata immobiliare.
La data di decorrenza prevista dalla lett. gg-ter è stata prorogata più volte ed è stata fissata, da ultimo, al 30 giugno 2017 dal DL n. 193/2016. Tale data viene assunta come riferimento per la piena operatività della disciplina.
Effetti sul piano civilistico
Per l’Agenzia, la novella del 2011 comporta che l’iscrizione ipotecaria connessa all’ingiunzione fiscale dei Comuni e dei concessionari locali sia ora espressamente ammessa dalla legge. In tal modo viene superato il precedente dubbio sull’idoneità dell’ingiunzione fiscale a costituire titolo per l’ipoteca legale.
La risoluzione richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. In chiave operativa, tali iscrizioni rientrano nella categoria delle “ipoteche della riscossione” di cui alla circolare n. 24/E del 17 giugno 2015; per la nota può essere usato, nelle more di adeguamenti informatici, il codice generico 420 con la descrizione: “Ingiunzione fiscale (art. 7, comma 2, lettera gg-quater d.l. n. 70 del 2011)”.
Effetti sul piano fiscale: applicazione delle esenzioni
La parte centrale della risoluzione riguarda l’estensione delle agevolazioni tributarie. L’art. 47, comma 1, del DPR n. 602/1973 prevede che le trascrizioni, cancellazioni di pignoramenti e iscrizioni/cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario siano eseguite “in esenzione da ogni tributo e diritto”. Il comma 2 impone ai conservatori di rilasciare gratuitamente l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni. L’art. 47-bis, comma 1, prevede inoltre il rilascio gratuito delle visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.
Pur ricordando il principio di interpretazione restrittiva delle norme agevolative, l’Agenzia osserva che la disciplina introdotta nel 2011 ha inteso assimilare sostanzialmente il trattamento della riscossione coattiva dei Comuni a quello dell’agente nazionale della riscossione. Da ciò deriva, per ragioni logico-sistematiche, che l’equiparazione sul piano civilistico deve riflettersi anche sul piano fiscale.
Ne consegue che le agevolazioni fiscali degli artt. 47, commi 1 e 2, e 47-bis del DPR n. 602/1973 si applicano anche quando il Comune riscuota coattivamente le proprie entrate tributarie e patrimoniali:
- direttamente;
- oppure tramite affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997.
Ambito soggettivo della disciplina
La risoluzione precisa che l’interpretazione resa riguarda esclusivamente la riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, proprie dei Comuni. La disciplina non si estende alla riscossione coattiva svolta per altre amministrazioni o per altri enti locali diversi dai Comuni.
Indicazioni finali e vigilanza interna
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici Provinciali-Territorio dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 12 dic 2017Risoluzione n. 150 del 12/12/2017
- Risoluzione · 13 dic 2017Risoluzione n. 151 del 13/12/2017
- Risoluzione · 15 dic 2017Risoluzione n. 152 del 15/12/2017
- Risoluzione · 6 dic 2017Risoluzione n. 148 del 6/12/2017
- Risoluzione · 18 dic 2017Risoluzione n. 153 del 18/12/2017
- Risoluzione · 19 dic 2017Risoluzione n. 154 del 19/12/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →