Risoluzione n. 153 del 18/12/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli indennizzi forfettari pagati dalla banca ai soci, nell’ambito di accordi transattivi relativi all’investimento in azioni, non hanno rilevanza reddituale e quindi non sussiste l’obbligo di sostituzione d’imposta. La conclusione richiama la risoluzione n. 3/E del 2017 e si fonda sulla natura di ristoro del danno patrimoniale emergente, non collegato a proventi o plusvalenze.
Trattamento fiscale degli indennizzi corrisposti ai soci in base ad accordi transattivi
Trattamento fiscale degli indennizzi da accordi transattivi
La risoluzione esamina il regime fiscale delle somme corrisposte da una banca in liquidazione coatta amministrativa a circa 67.000 soci/investitori, in esecuzione di accordi transattivi stipulati nei primi mesi del 2017. Il punto centrale è stabilire se tali somme, qualificate come indennizzo forfettario, generino reddito imponibile per i soci e, di conseguenza, se la banca debba operare le ritenute quali sostituto d’imposta.
Quesito posto dalla banca
La banca ha corrisposto ai soci un importo fisso pari a Euro 9 per azione, a fronte della rinuncia dei medesimi ad avviare azioni risarcitorie connesse all’acquisto o sottoscrizione delle azioni della banca negli anni 2007-2016. L’istante chiede se, in relazione a tali indennizzi, sia tenuto agli adempimenti del sostituto d’imposta.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo la banca, l’indennizzo sarebbe destinato a ristorare un danno patrimoniale subito dai soci per la perdita di valore delle partecipazioni. In quanto mera reintegrazione del pregiudizio, non produrrebbe alcun reddito imponibile in capo ai percettori e non farebbe sorgere obblighi di ritenuta.
Richiamo alla precedente risoluzione n. 3/E del 2017
L’Agenzia richiama la risoluzione 12 gennaio 2017, n. 3/E, relativa alle somme erogate ai soggetti vittime della risoluzione di istituti di credito ai sensi del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, a valere sul fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge n. 208/2015. In tale sede era stato affermato che gli indennizzi forfettari non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, valorizzando:
- la finalità di ristoro del pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF;
- la parametrazione dell’indennizzo al corrispettivo pagato dall’investitore per la sottoscrizione o l’acquisto dei titoli, e non alla mancata percezione dei proventi dei titoli stessi.
Valutazione del caso concreto
Pur in assenza, nel caso esaminato, di una previsione normativa ad hoc analoga a quella richiamata nella risoluzione n. 3/E, l’Agenzia ritiene che gli accordi transattivi perseguano la medesima finalità sostanziale di ristoro di un pregiudizio patrimoniale. Gli accordi descrivono infatti l’indennizzo come ristoro dei presunti danni relativi alle azioni della banca e collegano tali danni a varie possibili criticità legali, tra cui:
- danno da investimento disinformato;
- non corretta applicazione della disciplina dell’attività di intermediazione;
- mancata pubblicazione di un prospetto informativo ritenuto dovuto da CONSOB;
- danno da mancato disinvestimento;
- irregolarità formali dei contratti o collocamento fuori sede di strumenti finanziari.
Natura del danno risarcito
Dall’analisi delle fattispecie indicate negli accordi, l’Agenzia conclude che la pretesa dei soci aderenti riguarda sempre il ristoro di un danno emergente di natura patrimoniale, derivante da condotte della banca valutate come violative degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF. L’indennizzo è inoltre previsto in misura forfettaria di Euro 9 per azione e non è collegato né alla mancata percezione di proventi né alla perdita di valore dei titoli.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia afferma che gli indennizzi corrisposti ai soci non assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto finalizzati a reintegrare forfetariamente una perdita economico-patrimoniale, cioè un danno emergente. Ne consegue che la banca non è tenuta ad applicare gli obblighi di sostituto d’imposta sulle somme corrisposte in esecuzione degli accordi transattivi.
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