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Sentenza

Sentenza n. 15173/2026 - Roma, Sezione 2

RICORSO PER L'ESATTA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II N. 17395/2025 PUBBLICATA IL 10/10/2025, NOTIFICATA IL 10/10/2025, MUNITA DI FORMULA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL 14/04/2026

Giustizia amministrativa202605057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17395/2025, che aveva ordinato di provvedere sull’istanza relativa all’area di proprietà dei ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I proprietari hanno agito per l’esatta ottemperanza della sentenza, passata in giudicato il 14 aprile 2026, che aveva ordinato a Roma Capitale di adottare entro 90 giorni un provvedimento espresso sull’istanza del 28 maggio 2025 riguardante una loro area. La pronuncia indicava le possibili determinazioni: stipulare un atto di cessione concordato; in mancanza di accordo, disporre l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con la motivazione e gli indennizzi previsti; oppure restituire il bene previo ripristino dello stato anteriore. Era stato nominato commissario ad acta il titolare pro tempore della Prefettura di Roma, da attivare su istanza di parte per l’ulteriore termine di 90 giorni. I ricorrenti hanno dedotto che, nonostante il decorso dei termini e l’insediamento del commissario, il provvedimento non era stato adottato e hanno chiesto l’ottemperanza e la sostituzione del commissario, assumendo l’impossibilità strutturale dell’Ufficio di compiere le valutazioni urbanistiche, catastali e infrastrutturali necessarie. Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità, deducendo che il commissario aveva adottato il 26 giugno 2026 un provvedimento di acquisizione sanante.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza, poiché Roma Capitale, tramite il commissario ad acta, aveva adottato il 26 giugno 2026 un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti, dando così esecuzione alla sentenza. Il giudizio era circoscritto all’esatto adempimento della pronuncia resa in materia di silenzio-inadempimento; restavano quindi estranee le questioni relative al merito della pretesa e alla legittimità sostanziale dell’acquisizione. Non è stata disposta la sostituzione del commissario. Spese eccezionalmente compensate per la complessità della vicenda fattuale e procedimentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza che ha ordinato di provvedere su un’istanza, l’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento espresso in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza.
  • Il giudizio di ottemperanza limitato all’esatto adempimento di una sentenza in materia di silenzio-inadempimento non comprende le questioni relative al merito della pretesa sostanziale né, di per sé, la valutazione della legittimità del provvedimento adottato in esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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