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Ordinanza

Ordinanza n. 888/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202400112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Nel corso del giudizio ha comunicato che erano in corso trattative per una composizione bonaria della controversia e ha chiesto la sospensione dell’attività del Commissario ad acta. Il TAR ha richiamato la precedente ordinanza con cui aveva ritenuto il Commissario pienamente legittimato a differire le operazioni di liquidazione per agevolare la definizione transattiva, imponendogli tuttavia di monitorare le trattative e di riprendere tempestivamente l’esecuzione integrale del giudicato in caso di mancato perfezionamento dell’accordo entro un termine congruo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza della creditrice e ha sospeso l’attività esecutiva del Commissario ad acta, ritenendo opportuno consentire il completamento delle trattative transattive. La sospensione non determina una definitiva paralisi dell’ottemperanza: il Commissario deve monitorare l’andamento dei negoziati e, qualora la transazione non si perfezioni, deve riprendere senza ulteriore indugio l’attività esecutiva, senza necessità di un ulteriore provvedimento del giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta può differire le operazioni esecutive, su richiesta della parte creditrice e in presenza di concrete trattative transattive, quando ciò sia funzionale alla composizione bonaria della controversia.
  • La sospensione o il differimento dell’attività del Commissario ad acta per favorire una transazione deve essere accompagnato dall’obbligo di monitorare le trattative e di riprendere tempestivamente l’esecuzione integrale del giudicato se l’accordo non viene perfezionato entro un termine congruo.
  • Quando il giudice dell’ottemperanza dispone la sospensione dell’attività esecutiva subordinandola al buon esito delle trattative, il Commissario ad acta può riprendere l’esecuzione senza necessità di una nuova autorizzazione giudiziale qualora la transazione fallisca.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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