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Sentenza

Sentenza del 30/10/2017 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.R.E.S. - accertamento - associazione sportiva dilettantistica - palestra - riconoscimento del CONI - servizi resi esclusivamente agli associati - naturacommerciale - non sussiste - articolo148, TUIR - applicazione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava all'associazione l'indebita fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, sostenendo che l'attività della palestra avesse natura esclusivamente commerciale e che l'associazione fosse un soggetto meramente formale. In particolare, l'Ufficio richiamava presunte violazioni statutarie, la scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa, la mancata conoscenza dello statuto, l'attività remunerata svolta dal presidente e da altri istruttori e alcune irregolarità contabili. L'accertamento riguardava l'anno 2010 e recuperava euro 9.804 di IRES, euro 1.117 di IRAP ed euro 13.350 di IVA, su un reddito d'impresa quantificato in euro 35.744. L'associazione sosteneva invece di essere affiliata a una federazione riconosciuta e iscritta al registro CONI, di operare senza fini di lucro esclusivamente nei confronti dei propri associati e di percepire quote sociali e quote di partecipazione a corsi e incontri coerenti con le finalità associative.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo aveva accolto il ricorso dell'associazione e annullato l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'affiliazione al CONI, l'iscrizione al relativo registro, l'esistenza di uno statuto e lo svolgimento di attività sportive formative e divulgative rivolte agli associati costituissero elementi idonei a qualificare l'ente come associazione sportiva dilettantistica non commerciale. Le irregolarità e gli elementi valorizzati dall'Ufficio non sono stati ritenuti sufficientemente gravi, precisi e concordanti, anche perché riferiti al primo anno di attività e non riscontrati negli esercizi successivi. Le prestazioni personali eventualmente svolte dal presidente verso terzi non sono state imputate all'associazione in assenza di prova che fossero attività sociali occultamente commerciali. L'avviso è stato quindi annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 1.200,00 per le spese del grado d'appello.

Norme richiamate

  • Articolo 148 del TUIR

    Disposizioni in materia di enti non commerciali e di associazioni sportive dilettantistiche

    La norma è stata interpretata nel senso che le attività svolte da un'associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei propri associati, quando siano coerenti con le finalità istituzionali e finanziate mediante quote sociali o quote di partecipazione ai corsi, possono beneficiare del regime di non commercialità.

  • Articolo 149 del TUIR

    I parametri previsti per la perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche

    Gli indici ordinari utilizzabili per valutare la commercialità dell'attività non possono essere applicati automaticamente alle associazioni sportive dilettantistiche; occorre considerare la disciplina speciale loro riservata.

  • Articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999

    Decadenza dalle agevolazioni in caso di pagamenti o versamenti effettuati al di fuori delle modalità stabilite

    La disposizione disciplina specifici obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Nel caso esaminato, il Collegio ha rilevato sia la contestazione dell'associazione circa l'inesistenza di violazioni sanzionabili, sia il successivo superamento dell'automatica decadenza dalle agevolazioni.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Esclusione dell'automatica decadenza dalle agevolazioni anche in presenza della violazione dell'articolo 25 della legge n. 133/1999

    La violazione degli obblighi formali o di tracciabilità non determina necessariamente e automaticamente la perdita dell'intero regime agevolativo; devono essere valutati la natura e la rilevanza concreta della violazione.

Massime di principio

  • L'iscrizione al CONI e l'affiliazione a un organismo sportivo riconosciuto costituiscono elementi probatori rilevanti della natura sportiva dilettantistica e non lucrativa, ma devono essere accompagnati da un'effettiva attività coerente con lo statuto.
  • Le quote sociali e i corrispettivi versati dagli associati per corsi o attività sportive istituzionali possono mantenere natura non commerciale quando i servizi sono rivolti effettivamente agli associati e sono coerenti con le finalità associative.
  • La qualificazione fiscale non dipende soltanto dalla forma giuridica, ma l'Amministrazione deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti che l'associazione sia meramente fittizia o svolga un'attività commerciale dissimulata.
  • Comportamenti personali del presidente o dei singoli soci, svolti al di fuori dell'attività istituzionale e senza prova del coinvolgimento dell'associazione, non possono essere automaticamente imputati all'ente.
  • Irregolarità organizzative o contabili riferite al primo anno di attività, soprattutto se occasionali e successivamente non reiterate, non sono necessariamente sufficienti a far perdere le agevolazioni fiscali.
  • La documentazione delle assemblee, dei verbali, delle autorizzazioni del consiglio direttivo, dei soci partecipanti, delle entrate e delle spese è essenziale per dimostrare l'effettività dell'attività associativa e la sua inerenza alle finalità sportive.
  • La violazione di obblighi formali o di tracciabilità non comporta automaticamente la decadenza integrale dal regime agevolato: occorre verificare la normativa applicabile e la concreta gravità della violazione.

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