Sentenza del 21/01/2021 n. 1151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per revocazione mirava a correggere un errore di fatto e di diritto della sentenza della Corte di cassazione n. 17973/2012 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del (---) s.p.a. per presunta omessa notifica nei confronti del (---) s.r.l.. In realtà risultava depositato in cancelleria l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale notificata il 16/12/2009 e ricevuta il 18/12/2009. Inoltre la CTR del Veneto aveva annullato la cartella esattoriale per presunta violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., ma la giurisprudenza (e l'art. 26 del DPR n. 602/1973) ammette la notifica della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di relata, perfezionandosi la notifica con la ricezione attestata dall'A/R.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo di revocazione (art. 395 c.p.c. n.4) ritenendo che la sentenza n. 17973/2012 fosse viziata da errore di fatto relativo all'esistenza dell'avviso di ricevimento. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (che aveva annullato la cartella per vizio di notifica) e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente (---) s.r.l., confermando la legittimità della notifica della cartella. Le spese di giudizio sono state compensate a carico della (---) s.r.l., liquidate in Euro 7.290,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, articolo 26
Consente la notifica della cartella esattoriale tramite invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la ricezione attestata dall'A/R e non richiede necessariamente la relata di notificazione sul modello degli artt. 148-149 c.p.c.; il concessionario deve conservare la matrice o copia con l'avviso per cinque anni
Articoli 148 e 149 c.p.c.
Norme ordinarie sulla relata e sugli adempimenti del notificante; nel caso di notifica prevista dall'art. 26 DPR 602/1973 la mancata relata non è determinante quando sussiste l'avviso di ricevimento che prova la consegna
Articolo 156 c.p.c., comma 3
Norma richiamata nel ricorso (poi assorbita) riguardante le modalità e gli effetti di determinate notificazioni tra parti processuali; non è stata decisiva nel provvedimento impugnato
Articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente la revocazione delle sentenze per errore di fatto; qui è stata invocata e ritenuta applicabile perché la Corte di cassazione aveva errato nel ritenere assente l'avviso di ricevimento
Articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, invocato nei motivi principali del ricorso
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973, è valida e si perfeziona con la data risultante dall'A/R; in tale ipotesi la relata prevista dagli artt. 148-149 c.p.c. non è indispensabile come prova della consegna
- L'avviso di ricevimento e la copia/matrice conservata dal concessionario costituiscono prova sufficiente dell'avvenuta notifica e devono potersi esibire su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
- Una sentenza di cassazione basata su una valutazione erronea dell'esistenza di documenti probatori può essere revocata ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n.4
- La CTR non deve annullare automaticamente una cartella per la sola omissione della relata se è provata la notifica tramite A/R; è necessario valutare la forma di notifica effettivamente adottata (concessionario + A/R)
- Le spese seguono il principio della soccombenza: chi perde il giudizio è condannato alle spese, salvo diverse determinazioni del giudice
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