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Sentenza

Sentenza n. 2446/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 2035/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconoscendo a una ricorrente € 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e all’altra € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza non era stata impugnata dal Ministero ed era divenuta definitiva. Nonostante la notificazione del titolo il 7 gennaio 2026 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine giudiziale e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., delle regole sul deposito del ricorso e del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, accertando la rituale notificazione della sentenza al Ministero. Nel merito, ha constatato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante l’accredito degli importi dovuti sulla Carta elettronica del docente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente del Ministero e attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    termine decennale per la proposizione dell’azione

    L’azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata con riferimento al termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prima di agire in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ne ha accertato il rispetto.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    nomina di un commissario ad acta

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alle ricorrenti dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente attraverso cui deve essere eseguita la condanna.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione obbligata, è stata applicata analogicamente anche al giudizio di ottemperanza relativo a una diversa condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione soccombente non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l’azione può essere proposta dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la definitività del titolo e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale della sentenza entro un termine congruo, specificando gli adempimenti necessari e gli importi dovuti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale fase di persistente inadempimento, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all’amministrazione debitrice.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione obbligata, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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