Sentenza n. 12877/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione di porto di fucile per uso venatorio, pronunciato dalla Questura di Roma in data 8.3.2023 e notificato all'interessato in data 15.5.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo dell'autorizzazione di porto di fucile per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo dell'autorizzazione, fondato sulla precedente condanna alla pena di sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate e sulla convivenza con una persona arrestata per reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la Questura non avrebbe esaminato né motivatamente confutato le osservazioni presentate in sede procedimentale. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una prognosi concreta sull'affidabilità nell'uso delle armi, considerare che la condanna non era definitiva e che l'episodio penale sarebbe stato ricostruibile come una condotta non aggressiva dell'interessato, valutare come isolato e superato l'episodio relativo al familiare convivente e spiegare il mutamento rispetto ai precedenti rinnovi, tra cui quello del titolo di guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 10, 39 e 43 TULPS attribuiscano all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità preventiva nel negare o revocare le autorizzazioni in materia di armi quando, sulla base di circostanze oggettive, il soggetto non offra affidamento di non abusarne. Non è necessario un abuso concreto dell'arma, né un giudizio di pericolosità sociale o una condanna definitiva: è sufficiente un giudizio prognostico sull'affidabilità complessiva e sull'assenza di rischi di abuso. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità e al palese travisamento dei fatti. Nel caso concreto, la condanna per lesioni personali aggravate e la situazione di convivenza indicata nel provvedimento erano elementi idonei a sostenere il diniego, anche se il reato non fosse specificamente ostativo e non fosse stato commesso mediante uso di armi. La Questura aveva inoltre preso posizione sulle osservazioni procedimentali, valorizzando la prevalenza dell'incolumità pubblica sull'interesse individuale al porto dell'arma. Il precedente rinnovo del titolo di guardia particolare giurata non vincolava l'Amministrazione, che può rivalutare l'affidabilità in occasione di una nuova istanza, anche alla luce di fatti conosciuti o divenuti rilevanti successivamente. Sono stati quindi esclusi il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e gli ulteriori vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la limitata attività difensiva dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
la licenza di porto d'armi può essere ricusata... a chi non dà affidamento di non abusare delle armi
Consente di negare la licenza sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, senza necessità di un abuso concreto dell'arma.
art. 10 R.D. 773/1931 (TULPS)
le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata
Riconosce il potere di revoca o sospensione delle autorizzazioni di polizia in materia di armi quando emergano ragioni di abuso o di inaffidabilità.
art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)
alle persone ritenute capaci di abusarne
Attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne, in funzione preventiva.
art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)
Concorre a fondare la valutazione dell'affidabilità del richiedente per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento, ritenuta nella specie sufficiente in rapporto agli elementi fattuali valorizzati dalla Questura.
art. 10 l. 241/1990
Rileva per la presentazione delle osservazioni procedimentali, che il giudice ha ritenuto essere state considerate dall'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto, utilizzato dalla Questura prima dell'adozione del diniego.
art. 699 c.p.
Richiamato quale espressione del generale divieto di portare armi, rispetto al quale l'autorizzazione costituisce eccezione.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Richiamato insieme all'art. 699 c.p. quale fondamento del carattere eccezionale dell'autorizzazione al porto e alla detenzione di armi.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma rappresenta un'eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla verifica dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischi anche potenziali per la pubblica incolumità.
- Il diniego o la revoca di un'autorizzazione in materia di armi hanno natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria; pertanto non richiedono l'accertamento di un abuso concreto dell'arma, di un giudizio di pericolosità sociale o di una condanna penale definitiva.
- L'autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità su qualsiasi circostanza oggettiva sintomatica della possibile inosservanza delle regole o dell'insufficiente capacità di dominio degli impulsi, anche se il reato non è violento, non riguarda direttamente le armi o non è stato commesso mediante il loro impiego.
- Nella valutazione del rinnovo del porto d'armi l'autorità dispone di ampia discrezionalità; il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità, al palese travisamento dei fatti e agli altri macroscopici vizi della valutazione, purché il provvedimento esponga una motivazione riferita a concreti elementi di fatto.
- Il precedente rilascio o rinnovo di un titolo di polizia non impedisce all'Amministrazione di rivalutare l'affidabilità dell'interessato in occasione di una nuova istanza, soprattutto quando siano emersi o siano stati conosciuti successivamente fatti potenzialmente ostativi.
- La motivazione del diniego deve dare conto degli elementi concreti posti a base del giudizio di inaffidabilità e dell'esame delle osservazioni procedimentali; tale obbligo risulta assolto quando il provvedimento, anche sinteticamente, esponga le ragioni per cui le circostanze dedotte dall'interessato non superano il rischio preventivo per la sicurezza pubblica.
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