Cassazione Penale, Sentenza n. 25829/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge avverso la declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale di Salerno in relazione al reato di furto di energia elettrica (artt. 624, 625 n.2 c.p.) ritenuto improcedibile per difetto di querela a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022. Il Procuratore generale contestava che il Tribunale avesse errato nel ritenere non contestata in fatto l'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (bene destinato a pubblico servizio) e nel considerare la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero all'udienza del 17/07/2023 priva di efficacia per essere intervenuta dopo il termine utile, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che la contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio possa essere fatta dal pubblico ministero alla prima udienza utile successiva alla riforma (o comunque entro il primo momento utile) e che tale contestazione impedisce che si realizzi l'improcedibilità sopravvenuta per mancata querela. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre precisato che la pronuncia delle Sezioni unite (sent. Domingo) sul tema della prescrizione non impedisce l'efficacia della contestazione suppletiva nei casi in cui l'aggravante renda il reato procedibile d'ufficio.
Norme richiamate
codice penale, art. 624
Norma base sul furto; evocata in quanto titolo del delitto contestato (sottrazione di energia elettrica).
codice penale, art. 625 n.2
Circostanza aggravante originariamente contestata (anche in relazione all'importo sottratto) che era stata resa procedibile a querela dalla riforma d.lgs. n.150/2022.
codice penale, art. 625 n.7
Aggravante relativa al fatto che il bene sottratto sia destinato a pubblico servizio; la contestazione di questa aggravante rende il reato procedibile d'ufficio e, secondo la Corte, può essere contestata suppletivamente dal P.M. alla prima udienza utile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")
Ha reso procedibili a querela alcuni reati (raggruppati nella questione) e ha introdotto il termine per la proposizione della querela; la riforma ha dato luogo alla questione se la contestazione suppletiva di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio possa sanare il difetto di procedibilità.
d.lgs. n. 150/2022, art. 85
Richiamato come riferimento al termine per la proposizione della querela a seguito della riforma; la Corte discute l'effetto del decorso di tale termine rispetto alla possibilità di contestazione suppletiva da parte del P.M.
codice di procedura penale, art. 517
Disciplina la contestazione suppletiva; la Corte riconosce al pubblico ministero la facoltà di formulare contestazione suppletiva dell'aggravante alla prima udienza utile.
codice di procedura penale, art. 129
Regola la declaratoria immediata di causa di proscioglimento; la giurisprudenza citata (De Rosa) impedisce al giudice di dichiarare la causa di proscioglimento senza contraddittorio, utile anche per consentire la contestazione suppletiva del P.M.
sentenza Sezioni unite De Rosa (n. 12283/2005)
Principio secondo cui l'art.129 c.p.p. non consente al giudice di dichiarare proscioglimento senza instaurare il necessario contraddittorio; usata per argomentare la necessità di permettere alla P.A. di contestare suppletivamente.
sentenza Sezioni unite Domingo (n. 49935/2023)
Decisione sulla incidenza della contestazione suppletiva sulla prescrizione: la Corte distingue gli effetti di Domingo (riguardanti la prescrizione) dalla diversa questione della procedibilità per effetto di un'aggravante contestata suppletivamente.
giurisprudenza di legittimità recente (Sez. 5 n. 4767/21.01.2025 Torricelli; Sez. 5 n. 43083/30.09.2024 Sciarra; Sez. 4 n. 15098/27.03.2024 Malandrino; Sez. 4 n. 17455/27.03.2024 Midolo)
Precedenti richiamati che affermano il principio secondo cui, quando la contestazione suppletiva riguarda un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, il P.M. può formularla alla prima udienza utile e ciò impedisce l'improcedibilità sopravvenuta per mancata querela.
Massime di principio
- Se una riforma normativa rende un reato procedibile a querela, il pubblico ministero può ancora evitare l'improcedibilità proponendo, alla prima udienza utile, una contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
- La pronuncia delle Sezioni unite sulla prescrizione (sent. Domingo) non impedisce l'efficacia della contestazione suppletiva quando la questione riguarda la procedibilità dell'azione penale e non la maturazione della prescrizione; i due istituti vanno distinti.
- Il giudice non può dichiarare immediatamente una causa di proscioglimento senza aver garantito il contraddittorio: ciò implica che la parte pubblica debba avere la possibilità di esercitare il potere di contestazione suppletiva prima che la declaratoria produca effetti.
- La contestazione 'in fatto' dell'aggravante può anche desumersi dagli elementi fattuali dell'imputazione (es. indicazione della sottrazione alla società erogatrice e manomissione del sigillo), e non richiede sempre una formulazione formale antecedente se quegli elementi sono già presenti nel quadro accusatorio.
- Tempistica concreta: per essere efficace la contestazione suppletiva è necessaria alla prima udienza utile successiva alla modifica normativa o al primo momento in cui il P.M. può ragionevolmente integrarla; se proposta in quel primo momento, essa può sanare il vizio di procedibilità.
- Se il P.M. non esercita la facoltà di contestazione suppletiva entro il primo momento utile, l'improcedibilità per mancata querela permane e l'azione non può proseguire.
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