Sentenza n. 1948/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento emesso dal Presidente della Commissione per svolgimento prova orale concorso A001 – Arte e immagine scuola secondaria I grado in autotutela in data -OMISSIS-, inoltrato via mail alla candidata dall’Ufficio concorsi Direzione regionale Toscana (ufficio IV) il -OMISSIS-, nonché dell’elenco dei candidati che hanno sostenuto la seconda prova concorsuale con votazioni rettificate pubblicato dall’USR Toscana in pari data; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita tra gli idonei nella graduatoria per la classe di concorso A001 – Arte e Immagine scuola secondaria I grado per la Regione Toscana e per la condanna ad inserire la ricorrente nella suddetta graduatoria del concorso ordinario per la Regione Toscana; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 23 ottobre 2023, per l’annullamento: del decreto direttoriale pubblicato il -OMISSIS- dall’U.S.R. Toscana m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).-OMISSIS- che ha approvato graduatoria del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado per la Regione Toscana e la relativa graduatoria in allegato; del provvedimento di immissione in ruolo per l’a.s. -OMISSIS- pubblicato dall’USR Toscana all’esito della fase 1, assegnazione della provincia nella parte in cui individua quali destinatari del ruolo coloro che risultano vincitori del concorso D.D. 21 aprile 2020 n. 499 (GM 2022);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica in corso di procedura del voto complessivo della prova orale, con conseguente mancato superamento della soglia di idoneità; graduatoria finale del concorso A001 e individuazione dei destinatari delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico indicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva superato la prova scritta con 70/100 e, nella prova orale articolata in prova pratica e colloquio, aveva ottenuto rispettivamente 70/100 e 69/100. Il prospetto inizialmente affisso indicava una media complessiva di 70/100, mentre la media aritmetica esatta è 69,50/100; la Commissione ha quindi rettificato il dato durante il procedimento, prima dell’approvazione della graduatoria. La ricorrente ha impugnato la rettifica e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e gli atti di immissione in ruolo, chiedendo l’annullamento e l’inserimento tra gli idonei. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che non ricorressero i presupposti per l’annullamento d’ufficio e che l’arrotondamento riflettesse una scelta valutativa, non un errore materiale; (2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione della rettifica e della successiva bocciatura; (3) violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, dell’art. 12 d.P.R. 487/1994 e del legittimo affidamento, poiché i criteri di arrotondamento sarebbero stati definiti o comunicati solo dopo le prove e senza adeguata formalizzazione; (4) violazione dell’art. 15 d.P.R. 487/1994 e dell’art. 8 l. 241/1990, perché la rettifica e il prospetto sarebbero stati sottoscritti dal solo Presidente e non sarebbero derivati da una deliberazione collegiale verbalizzata. L’Amministrazione ha sostenuto che il bando imponeva la media aritmetica senza arrotondamenti, che l’indicazione iniziale di 70/100 era un errore di compilazione e che la Commissione si era riunita verbalizzando la correzione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli manifestamente infondati e quindi non ordinando l’integrazione del contraddittorio. Ha giudicato inconferente il richiamo all’art. 21-nonies l. 241/1990: la rettifica era intervenuta in corso di procedimento, prima del provvedimento finale e prima che fosse adottata una graduatoria, anche provvisoria, sicché non si trattava di annullamento d’ufficio di un atto definitivo. Ha respinto congiuntamente le censure sulla motivazione, sulla trasparenza e sull’affidamento: le disposizioni applicabili prescrivevano la media aritmetica dei voti della prova pratica e del colloquio e non prevedevano arrotondamenti; il punteggio di 69,50/100 non raggiungeva la soglia minima di 70/100. La Commissione non aveva modificato le valutazioni delle singole prove né i criteri, ma aveva corretto il calcolo della media in conformità alla disciplina concorsuale; la candidata non aveva impugnato le disposizioni del bando che stabilivano il criterio e il punteggio numerico era sufficiente a motivare la valutazione. Il TAR ha inoltre escluso la lesione dell’affidamento, essendo la correzione intervenuta in fase infraprocedimentale e non essendosi ancora formata una posizione consolidata. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la Commissione si era riunita e che della seduta era stato redatto regolare verbale depositato in giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
In primo luogo, risulta inconferente il richiamo effettuato dalla ricorrente all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, non venendo in rilievo nella fattispecie che occupa alcun provvedimento di secondo grato, posto che la contestata correzione è stata effettuata nel corso del procedimento, prima dell’adozione del provvedimento finale, in un momento in cui non era stata adottata neanche un graduatoria provvisoria.
La rettifica del dato di una prova intervenuta durante il procedimento e prima dell’approvazione della graduatoria non costituisce esercizio dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies.
art. 6, comma 4, d.m. 326/2021
Nei casi in cui l’Allegato A di cui all’art. 8 preveda lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale» – come per la classe di concorso A001, relativa al caso di specie – «la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 5. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
Quando la prova orale comprende una prova pratica e un colloquio, il voto finale è la media aritmetica dei due punteggi e la soglia di superamento è 70/100; in assenza di una previsione di arrotondamento, una media di 69,50 non raggiunge la soglia.
art. 3, comma 11, D.D. 5 gennaio 2022, n. 23
Il citato art. 3, per quanto qui interessa, dispone che «9. La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali. 10. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 11. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100».
La disciplina concorsuale ribadisce che la media aritmetica delle valutazioni della prova pratica e del colloquio determina il voto della prova orale e che occorre conseguire almeno 70/100; non è previsto l’arrotondamento.
art. 3 l. 241/1990
Il bando di concorso prevedeva chiaramente che il voto della prova orale fosse dato dalla media aritmetica tra la valutazione della prova pratica e quella del colloquio, senza prevedere arrotondamenti; il punteggio numerico, come da giurisprudenza consolidata (cfr. C.d.S., A.P., 20 settembre 2017, n. 7), è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale.
Nel caso concreto, il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare l’esito della valutazione, in applicazione del criterio di media aritmetica stabilito dal bando.
art. 15 d.P.R. 487/1994
Emerge dagli atti di causa che la Commissione di è riunita nella seduta del -OMISSIS-, di cui è stato redatto regolare verbale, versato in atti dalla difesa resistente.
La censura relativa alla mancanza di deliberazione collegiale e di verbalizzazione è infondata quando dagli atti risulta che la Commissione si è riunita e che della seduta è stato redatto regolare verbale.
Massime di principio
- Se la disciplina di una prova orale articolata in più fasi prescrive che il voto finale sia la media aritmetica dei punteggi parziali e fissa una soglia minima, l’amministrazione deve applicare il risultato numerico esatto: non può arrotondare in mancanza di una specifica previsione normativa o della lex specialis.
- La correzione, durante il procedimento concorsuale e prima dell’approvazione della graduatoria, di un errore nel calcolo del punteggio non integra annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990; la graduatoria provvisoria, ove esistente, resta comunque atto endoprocedimentale suscettibile di rettifica prima del consolidamento delle posizioni.
- La rettifica del calcolo di una media, quando lascia inalterate le valutazioni delle singole prove e applica il criterio predeterminato dalla disciplina concorsuale, non modifica i criteri di valutazione e non lede l’affidamento del candidato nel dato numerico erroneamente pubblicato durante la procedura.
- Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione concorsuale quando applica un criterio di calcolo chiaro e predeterminato dalla disciplina della selezione.
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