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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38325/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'assicurazione dei crediti commerciali: Technoit ha chiesto l'indennizzo previsto dalla polizza; SACE ha resistito sostenendo che l'assicurata era tenuta al versamento, oltre al premio minimo, di un conguaglio calcolato sul fatturato reale (principio di globalità) e che Technoit aveva notificato un fatturato inferiore, non versando il conguaglio dovuto; per SACE tale inadempimento legittimava la sospensione/risoluzione del contratto e la decadenza dall'indennizzo, ai sensi delle clausole di polizza (art. 9 e segg.). In sede di merito la Corte d'Appello ha ritenuto illegittimo il rifiuto della Compagnia, avendo la stessa omesso di dimostrare la gravità e la rilevanza dell'omissione, e ha condannato SACE al pagamento degli importi; SACE ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di numerose norme di diritto civile e procedurale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di SACE per carenza di specificità e di puntuale esposizione delle ragioni di illegittimità rispetto alla sentenza impugnata (violazione degli oneri di specificazione richiesti dall'art. 366 c.p.c. e insufficiente illustrazione dei presunti profili di violazione di legge). Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello (condanna di SACE al pagamento di 282.697,26 euro) resta confermata. SACE è condannata al pagamento delle spese di lite e di ulteriori somme processuali (compensi, spese forfetarie, esborsi e contributo unificato integrativo ai sensi del D.P.R. 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 9.1 condizioni generali di polizza (clausola di polizza)

    Clausola invocata da SACE per sospendere/riscadere il contratto in caso di violazione del principio di globalità; la Corte d'Appello ha ritenuto che, pur essendo patteggiata, l'operatività della clausola richiede la prova della gravità e della rilevanza dell'inadempimento e non opera automaticamente

  • art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)

    Invocata dalla ricorrente per sostenere l'insindacabilità della clausola; la Corte ha invece ricordato che la clausola può essere applicata solo se sussistono i presupposti e che il giudice di merito può valutare se l'inadempimento abbia la gravità richiesta

  • art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento)

    Richiamato per spiegare che l'omissione deve assumere caratteristiche di gravità e significatività tali da integrare un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1218 perché possa giustificare la risoluzione

  • art. 1901 c.c. (pagamento del premio)

    Richiamato nel quadro della distinzione tra obbligo di pagamento del premio e obbligo di comunicazione degli elementi variabili; la giurisprudenza citata distingue l'obbligo di comunicazione (regolazione del premio) da altre obbligazioni che non comportano automaticamente la perdita della garanzia

  • art. 1341 c.c. (condizioni generali del contratto)

    Norma evocata ma non specificamente sviluppata nel ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le deduzioni non spiegavano come la norma fosse stata violata

  • art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione di legge come motivo di cassazione)

    Invocato nel ricorso; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato in modo puntuale e specifico la violazione delle norme citate, rendendo il motivo inammissibile

  • art. 366 c.p.c. nn. 4 e 6 (requisiti di specificazione del motivo di cassazione)

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato rispetto degli obblighi di specificazione e per l'omessa indicazione delle circostanze rilevanti richieste dall'art. 366 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    Applicato per disporre l'integrazione del contributo unificato a carico della ricorrente, accertata la sussistenza dei presupposti processuali

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. S.U. n. 4631/2007, Cass. n. 28472/2013, Cass. n. 26783/2011)

    Richiamata dalla Corte d'Appello per il principio secondo cui l'obbligo dell'assicurato di comunicare elementi variabili ai fini della regolazione del premio costituisce un'obbligazione distinta che non comporta automaticamente la sospensione della garanzia; l'inadempimento va valutato secondo i criteri di importanza dell'inadempimento e buona fede nell'esecuzione

Massime di principio

  • In polizze con clausola di regolazione del premio il mancato versamento del conguaglio o la mancata comunicazione del fatturato non determinano automaticamente decadenza o risoluzione: è necessario valutare la gravità e la capacità dell'omissione di incidere sul sinallagma contrattuale
  • La clausola risolutiva espressa può essere pattuita, ma il giudice di merito può verificare se ricorrano i presupposti (gravità e rilevanza dell'inadempimento) e la buona fede nell'esecuzione; la sua operatività non è meccanica
  • L'onere della prova circa i presupposti che legittimano la sospensione/risoluzione e la decadenza dall'indennizzo grava sulla Compagnia che invoca tali effetti
  • Se la differenza di premio non è significativa rispetto al premio complessivo già versato, tale circostanza può impedire che l'omissione giustifichi la risoluzione o il rifiuto dell'indennizzo, tenuto conto del principio di buona fede
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e collegati alle concrete affermazioni della sentenza impugnata; la mera enunciazione di norme senza il collegamento fattuale e giuridico alla decisione può rendere il ricorso inammissibile
  • Sull'interpretazione del principio di globalità nella assicurazione del credito: va distinto tra l'obbligo di comunicare elementi variabili (regolazione del premio) e le obbligazioni che automatizzano la perdita di garanzia; la giurisprudenza richiede un accertamento di importanza dell'inadempimento

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