Cassazione Penale, Ordinanza n. 11522/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per evasione dal regime degli arresti domiciliari. Dal testo emerge che i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici rispetto alla motivazione di appello: la difesa contestava la sussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 385 c.p., sosteneva la configurabilità dello stato di necessità in ragione di un preteso pericolo per il figlio e censurava anche il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza del reato di evasione, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui integra evasione qualunque allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o ragioni dell'allontanamento. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso lo stato di necessità per mancanza di prova di una situazione di pericolo per il figlio, nonché la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il reato di evasione è integrato da qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, indipendentemente dalla durata dello spostamento, dalla distanza percorsa o dai motivi addotti dall'agente.
art. 616 c.p.p.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'evasione dagli arresti domiciliari, rileva ogni allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia domiciliare, essendo irrilevanti la durata, la distanza e le ragioni soggettive dello spostamento.
- La deduzione difensiva dello stato di necessità richiede un supporto probatorio concreto circa l'esistenza di un pericolo attuale e non meramente allegato; in assenza di prova, la causa di giustificazione può essere esclusa con motivazione congrua.
- In cassazione, i motivi di ricorso che si risolvono in censure generiche contro una motivazione di appello puntuale e coerente sono inammissibili.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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