Sentenza n. 718/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Difesa –Direzione Generale per il personale militare, M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-03-06-2022(All. 1), notificato il 10giugno 2022(All.2), con cui è stata irrogata al Ricorrente la detrazione dell’anzianità di grado di giorni 71 (settantuno); - nonché di ogni provvedimento antecedente e successivo ad esso connesso(anche se non conosciuto); e per la disapplicazione delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG 2021 0228670 del 10.12.2021 (All. 3); M_D SSMD REG 2021 0230767 del 14.12.2021 (All. 4), nonché della circolare M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.2.2021 della Direzione Generale per il Personale Militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha disposto la detrazione di 71 giorni dall’anzianità di grado in conseguenza della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa con cui, a seguito della sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa dal 13 gennaio 2022 al 24 marzo 2022 per inosservanza dell’obbligo vaccinale, gli è stata detratta l’anzianità di grado per 71 giorni. Ha inoltre impugnato le circolari dello Stato Maggiore della Difesa e della Direzione Generale per il Personale Militare che disciplinavano la detrazione, chiedendone la disapplicazione. Il primo motivo prospettava l’illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, per contrasto con gli artt. 3, 13, 32 e 36 Cost. e con i principi di ragionevolezza e necessità. Il secondo motivo denunciava la violazione del divieto di discriminazione e degli artt. 3 e 36 Cost., contestando la sospensione integrale della retribuzione. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 858 d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 4 e 4-bis d.l. n. 44/2021, sostenendo che la detrazione dell’anzianità costituisse una conseguenza sanzionatoria non prevista dalla legge e non introducibile mediante circolari. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata specifica impugnazione degli atti amministrativi generali presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che dal ricorso emergesse chiaramente la volontà di impugnare anche le circolari presupposte, inserite nell’epigrafe e oggetto di specifiche censure. L’uso improprio del termine “disapplicazione” è stato considerato un mero errore tecnico non idoneo a impedire l’esame nel merito, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: il ricorrente non aveva impugnato il distinto provvedimento di sospensione dal servizio, sicché difettava di interesse a contestare direttamente la legittimità dell’obbligo vaccinale e dei suoi effetti retributivi. Nel merito, il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023, secondo cui la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale è legittima anche per il personale pubblico non contrattualizzato; ha inoltre escluso l’equiparabilità della sospensione a un trattamento sanitario obbligatorio. Il terzo motivo è stato accolto. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 configura la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la perdita della retribuzione come conseguenze speciali ed esclusive dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro. Non è pertanto consentito introdurre ulteriori effetti sanzionatori, quale la detrazione dell’anzianità di grado, mediante circolari amministrative. L’art. 858 del Codice dell’ordinamento militare prevede infatti ipotesi specifiche di detrazione dell’anzianità, non estensibili alla sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Il ricorso è stato accolto limitatamente alla detrazione dell’anzianità; il decreto è stato annullato nella parte relativa alla detrazione di 71 giorni. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 3.305, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione speciale individua la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione come conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e non consente ulteriori effetti sanzionatori, come la detrazione dell’anzianità di grado.
art. 858 d.lgs. n. 66/2010
La disposizione disciplina la detrazione dell’anzianità nel grado attraverso ipotesi specifiche e tassative; non costituisce base legale per la detrazione conseguente alla sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale.
art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022
Ha introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale contestato dal ricorrente; le relative censure costituzionali sono state ritenute inammissibili per carenza di interesse e comunque infondate.
artt. 4 e 4-bis d.l. n. 44/2021
Sono richiamati nel quadro normativo dell’obbligo vaccinale, ma non autorizzano la detrazione dell’anzianità di grado quale ulteriore conseguenza dell’inadempimento.
artt. 3, 13, 32 e 36 Cost.
Parametri costituzionali invocati per contestare l’obbligo vaccinale e la sospensione della retribuzione; il TAR ha ritenuto le relative censure inammissibili e comunque infondate, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Parametro invocato contro la pretesa discriminazione derivante dalla sospensione della retribuzione; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
Massime di principio
- Quando un ricorso indica nell’epigrafe gli atti amministrativi generali presupposti e formula nei loro confronti censure specifiche, la volontà di impugnarli può essere desunta dal contenuto complessivo dell’atto, anche se il ricorrente utilizza impropriamente il termine “disapplicazione” anziché “impugnazione”; il mero errore terminologico non determina l’inammissibilità quando non incide sulla reale individuazione dell’oggetto e dei motivi del ricorso.
- L’interesse a contestare la legittimità dell’obbligo vaccinale e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione viene meno quando il ricorrente non abbia impugnato lo specifico provvedimento applicativo di sospensione e impugni soltanto un successivo atto relativo alla detrazione dell’anzianità.
- La disciplina speciale che, per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, prevede la sospensione dal lavoro, la perdita della retribuzione, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del rapporto di lavoro non consente all’amministrazione di introdurre ulteriori conseguenze sanzionatorie non previste dalla legge.
- La detrazione dell’anzianità di grado nel rapporto di impiego militare può essere disposta soltanto nei casi specificamente previsti dall’art. 858 del Codice dell’ordinamento militare; tale disposizione non può essere utilizzata per fondare la detrazione conseguente alla sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale.
- Le circolari amministrative non possono introdurre, in assenza di una specifica base legislativa, ulteriori effetti sfavorevoli o sanzionatori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina primaria speciale.
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