Sentenza del 06/07/2016 n. 3978 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Cartella - Irreperibilità relativa - Notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di una cartella di pagamento in un caso di irreperibilità relativa del destinatario. La questione è se, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, debbano applicarsi le modalità di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c., inclusa la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La notificazione, nei casi di irreperibilità relativa, deve essere eseguita secondo le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c., come richiamate dall'ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Pertanto, trova applicazione l'art. 140 c.p.c., che impone, oltre agli altri adempimenti previsti, l'invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di tale comunicazione, la notificazione della cartella non può ritenersi validamente perfezionata.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012
Ha stabilito l'applicabilità, alle notificazioni delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa, delle regole ordinarie degli artt. 137 e seguenti c.p.c., superando una disciplina che non garantiva adeguatamente la conoscibilità dell'atto.
Art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973
Prevede che, per quanto non disciplinato specificamente, la notificazione della cartella di pagamento sia eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 140 c.p.c.
"...dare notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento"
In caso di irreperibilità relativa, impone il deposito dell'atto e l'invio al destinatario di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento; tale adempimento è necessario per il perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- Quando il destinatario è temporaneamente assente o non viene trovato presso il domicilio, si tratta generalmente di irreperibilità relativa e devono essere rispettati gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.
- Per la notifica di una cartella di pagamento in caso di irreperibilità relativa non è sufficiente il solo deposito dell'atto o l'affissione dell'avviso: occorre anche inviare la raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
- L'assenza della raccomandata informativa, o la mancata prova del suo invio secondo le modalità richieste, può comportare l'invalidità o l'inefficacia della notificazione della cartella.
- La disciplina dell'irreperibilità relativa va distinta da quella dell'irreperibilità assoluta: non devono essere applicate automaticamente le stesse formalità.
- In una controversia analoga è essenziale verificare la relata di notifica, la documentazione relativa al deposito dell'atto e la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa.
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