Cassazione Civile, Ordinanza n. 21108/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto l'imposta di registro in misura complessiva di 336 euro per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso a favore del ricorrente e relativo a prestazioni professionali forensi. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che per la registrazione del solo decreto ingiuntivo fosse dovuta la somma di 168 euro, e non 336 euro. In appello e poi in cassazione deduceva, in sintesi, che l'avviso era motivato in modo carente perché richiamava solo il decreto ingiuntivo senza indicare né allegare l'asserito atto enunciato; lamentava inoltre la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, della L. 241/1990 e dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la tassazione del diverso atto enunciato non potesse essere applicata in assenza di specifica indicazione nell'avviso e che, comunque, il decreto ingiuntivo riguardava esclusivamente il pagamento dell'attività professionale del difensore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse motivato solo con riferimento al decreto ingiuntivo, senza rendere conoscibile il secondo atto che l'Ufficio, solo in giudizio, aveva poi indicato come enunciato e autonomamente tassabile. Secondo la Corte, la motivazione dell'atto impositivo deve esistere già al momento della sua emissione e non può essere integrata ex post dall'Amministrazione nel corso del processo. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con annullamento parziale dell'avviso e rideterminazione dell'imposta dovuta in 198 euro oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, relativo al contenuto dell'avviso di liquidazione e alla mancata indicazione dell'atto enunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla motivazione dell'atto e alla disciplina dell'enunciazione ai fini dell'imposta di registro.
art. 7 L. 212/2000
La Corte ha accolto la censura nella parte in cui l'avviso non conteneva una motivazione sufficiente e autosufficiente a rendere comprensibile la pretesa tributaria.
L. 241/1990
Richiamata come parametro della necessaria adeguatezza della motivazione dell'atto amministrativo impositivo.
art. 22 d.P.R. 131/1986
La Corte ha chiarito che l'applicazione della norma non può essere sorretta da integrazioni motivazionali successive in giudizio; l'atto impositivo deve indicare ex se i presupposti della tassazione dei diversi atti.
art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
È la base normativa della tassazione del decreto ingiuntivo richiamata nell'avviso di liquidazione.
art. 366, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il domicilio del ricorrente presso la cancelleria della Corte.
D.M. 55/2014
Usato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'avviso di liquidazione dell'imposta deve contenere una motivazione completa e autosufficiente, idonea a rendere immediatamente comprensibili il presupposto impositivo e gli eventuali atti ulteriori tassati.
- La motivazione dell'atto tributario non può essere integrata successivamente dall'Amministrazione in sede contenziosa: la legittimità va valutata sulla base del contenuto originario dell'atto impugnato.
- Quando il contribuente contesta che l'Ufficio abbia tassato un atto non adeguatamente indicato nell'avviso, il giudice non può fondare la decisione sulle spiegazioni fornite solo nel corso del processo dall'Amministrazione.
- Se l'avviso è viziato solo in parte e gli elementi di fatto necessari sono già acquisiti, la Cassazione può decidere nel merito, annullando parzialmente la pretesa e rideterminando l'imposta dovuta.
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