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Sentenza

Sentenza del 01/04/2016 n. 6356 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società il pagamento di una maggiore imposta di bollo per gli anni 2004, 2005 e 2006. Secondo l'Amministrazione, il documento informatico contenente il dettaglio analitico delle operazioni costituiva parte integrante del libro giornale cartaceo, nel quale erano riportati soltanto i totali giornalieri, e doveva quindi essere assoggettato autonomamente all'imposta di bollo. La società sosteneva invece che il documento informatico fosse una scrittura ausiliaria, distinta dal libro giornale e non soggetta a bollo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità della decisione della CTR, ritenendo che il libro giornale possa contenere registrazioni sintetiche relative a operazioni omogenee effettuate nella stessa giornata, purché sia garantita la possibilità di ricostruire le singole operazioni attraverso scritture ausiliarie o altri strumenti contabili. Il documento informatico è stato qualificato come scrittura ausiliaria e non come parte integrante del libro giornale; pertanto, non era soggetto all'imposta di bollo. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2216 codice civile

    Nel libro giornale devono essere indicate "giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".

    Il requisito di analiticità del libro giornale va inteso in senso relativo: sono ammesse registrazioni sintetiche riferite a operazioni omogenee compiute nella stessa giornata, purché le scritture di dettaglio consentano la ricostruzione delle operazioni.

  • Art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972

    L'imposta di bollo si applica al libro giornale e ai documenti che ne costituiscono effettivamente parte integrante, non automaticamente alle scritture ausiliarie tenute separatamente e con finalità diverse.

  • Art. 7, comma 3, D.M. 23 gennaio 2004

    La disciplina informatica stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta quando un documento viene formato o riprodotto su supporto informatico, ma non amplia i presupposti impositivi né l'elenco dei documenti soggetti a bollo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 22, 23, 24 e 25

    Le registrazioni analitiche possono risultare da registri sezionali o registri IVA e concorrere alla ricostruzione delle scritture riepilogative, senza che per questo ogni registro ausiliario divenga automaticamente parte del libro giornale ai fini dell'imposta di bollo.

  • Art. 2215-bis codice civile

    La successiva disciplina ha riconosciuto espressamente la possibilità di formare e conservare con strumenti informatici i libri, registri e documenti contabili obbligatori, rendendo ulteriormente attuale la distinzione tra libro obbligatorio e scritture ausiliarie.

  • Cass. civ., n. 13672 del 19 dicembre 1991

    Le registrazioni di sintesi sono ammissibili se contengono elementi idonei a ricostruire le operazioni imprenditoriali sottostanti.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 341/E del 31 ottobre 2002

    È considerato conforme alla normativa il libro giornale generale redatto per totali riepilogativi, quando la sua attendibilità deriva da registrazioni analitiche contenute in registri sezionali o registri IVA.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 351/E del 6 ottobre 2008

    Il libro giornale può identificarsi nell'insieme delle scritture di sintesi, mentre le scritture ausiliarie o altri strumenti utilizzati per rappresentare in dettaglio gli accadimenti contabili non sono, per ciò solo, soggetti all'imposta di bollo.

Massime di principio

  • Il libro giornale può essere tenuto mediante registrazioni riepilogative, purché le singole operazioni siano ricostruibili attraverso scritture analitiche attendibili, ordinate e accessibili.
  • Un documento informatico contenente il dettaglio delle operazioni non è automaticamente parte integrante del libro giornale: occorre verificare la sua funzione concreta e il rapporto strutturale con il registro principale.
  • Le scritture ausiliarie, sezionali o di dettaglio, tenute con finalità diverse da quelle proprie del libro giornale, non sono soggette all'imposta di bollo solo perché utilizzate per supportare o verificare le registrazioni riepilogative.
  • Ai fini fiscali conta la sostanza della funzione contabile svolta dal documento, non il semplice fatto che esso contenga dati analitici o sia conservato con strumenti informatici.
  • Per evitare contestazioni, il sistema contabile dovrebbe rendere documentabile il collegamento tra totali giornalieri e singole operazioni, garantendo integrità, tracciabilità e possibilità di verifica.

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