Sentenza del 01/04/2016 n. 6356 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società il pagamento di una maggiore imposta di bollo per gli anni 2004, 2005 e 2006. Secondo l'Amministrazione, il documento informatico contenente il dettaglio analitico delle operazioni costituiva parte integrante del libro giornale cartaceo, nel quale erano riportati soltanto i totali giornalieri, e doveva quindi essere assoggettato autonomamente all'imposta di bollo. La società sosteneva invece che il documento informatico fosse una scrittura ausiliaria, distinta dal libro giornale e non soggetta a bollo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la legittimità della decisione della CTR, ritenendo che il libro giornale possa contenere registrazioni sintetiche relative a operazioni omogenee effettuate nella stessa giornata, purché sia garantita la possibilità di ricostruire le singole operazioni attraverso scritture ausiliarie o altri strumenti contabili. Il documento informatico è stato qualificato come scrittura ausiliaria e non come parte integrante del libro giornale; pertanto, non era soggetto all'imposta di bollo. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2216 codice civile
Nel libro giornale devono essere indicate "giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".
Il requisito di analiticità del libro giornale va inteso in senso relativo: sono ammesse registrazioni sintetiche riferite a operazioni omogenee compiute nella stessa giornata, purché le scritture di dettaglio consentano la ricostruzione delle operazioni.
Art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972
L'imposta di bollo si applica al libro giornale e ai documenti che ne costituiscono effettivamente parte integrante, non automaticamente alle scritture ausiliarie tenute separatamente e con finalità diverse.
Art. 7, comma 3, D.M. 23 gennaio 2004
La disciplina informatica stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta quando un documento viene formato o riprodotto su supporto informatico, ma non amplia i presupposti impositivi né l'elenco dei documenti soggetti a bollo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 22, 23, 24 e 25
Le registrazioni analitiche possono risultare da registri sezionali o registri IVA e concorrere alla ricostruzione delle scritture riepilogative, senza che per questo ogni registro ausiliario divenga automaticamente parte del libro giornale ai fini dell'imposta di bollo.
Art. 2215-bis codice civile
La successiva disciplina ha riconosciuto espressamente la possibilità di formare e conservare con strumenti informatici i libri, registri e documenti contabili obbligatori, rendendo ulteriormente attuale la distinzione tra libro obbligatorio e scritture ausiliarie.
Cass. civ., n. 13672 del 19 dicembre 1991
Le registrazioni di sintesi sono ammissibili se contengono elementi idonei a ricostruire le operazioni imprenditoriali sottostanti.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 341/E del 31 ottobre 2002
È considerato conforme alla normativa il libro giornale generale redatto per totali riepilogativi, quando la sua attendibilità deriva da registrazioni analitiche contenute in registri sezionali o registri IVA.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 351/E del 6 ottobre 2008
Il libro giornale può identificarsi nell'insieme delle scritture di sintesi, mentre le scritture ausiliarie o altri strumenti utilizzati per rappresentare in dettaglio gli accadimenti contabili non sono, per ciò solo, soggetti all'imposta di bollo.
Massime di principio
- Il libro giornale può essere tenuto mediante registrazioni riepilogative, purché le singole operazioni siano ricostruibili attraverso scritture analitiche attendibili, ordinate e accessibili.
- Un documento informatico contenente il dettaglio delle operazioni non è automaticamente parte integrante del libro giornale: occorre verificare la sua funzione concreta e il rapporto strutturale con il registro principale.
- Le scritture ausiliarie, sezionali o di dettaglio, tenute con finalità diverse da quelle proprie del libro giornale, non sono soggette all'imposta di bollo solo perché utilizzate per supportare o verificare le registrazioni riepilogative.
- Ai fini fiscali conta la sostanza della funzione contabile svolta dal documento, non il semplice fatto che esso contenga dati analitici o sia conservato con strumenti informatici.
- Per evitare contestazioni, il sistema contabile dovrebbe rendere documentabile il collegamento tra totali giornalieri e singole operazioni, garantendo integrità, tracciabilità e possibilità di verifica.
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