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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società aveva impugnato plurimi avvisi di intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la decisione veniva riformata e veniva ritenuta sanata la nullità della notifica dell’atto di appello della riscossione per effetto della tempestiva costituzione della società. La CTR, inoltre, riteneva infondate le censure sulla prova della notifica delle cartelle, affermando che la prova poteva essere fornita anche mediante copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, salvo specifico disconoscimento o querela di falso. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 156 c.p.c. per la mancata spedizione dell’avviso di giacenza della raccomandata ordinaria a seguito del deposito del plico postale; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo di aver contestato sin dall’inizio la conformità all’originale delle copie prodotte e la stessa idoneità dell’estratto di ruolo e della documentazione in fotocopia a provare la notifica. Prima della decisione, la ricorrente depositava memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, assumendo che le cartelle sottese erano state annullate in altri giudizi, ma la produzione documentale era tardiva e comunque la Corte ha valorizzato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la documentazione prodotta tardivamente non consentisse di rilevare validamente la cessazione della materia del contendere; tuttavia, ha considerato la richiesta della ricorrente come manifestazione inequivoca di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione. Ha quindi affermato che, nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta carenza di interesse comporta inammissibilità del ricorso, essendo l’interesse a impugnare necessario sino al momento della decisione. Le spese sono state compensate tra le parti e non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, perché l’inammissibilità è dipesa da un fatto sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notificazione dell’atto di appello; la Corte non entra nel merito del motivo perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’onere probatorio e la prova della conformità delle copie agli originali; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di documenti nuovi in cassazione nei limiti previsti, anche per dimostrare fatti sopravvenuti incidenti sulla proseguibilità del ricorso, ma la produzione deve essere tempestiva; il deposito tardivo non consente di rilevare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella gestione accelerata del giudizio e nel passaggio alla trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria della ricorrente.

  • art. 390 c.p.c.

    La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore viene equiparata alla rinuncia, con conseguente inidoneità a determinare l’estinzione in difetto dei requisiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione quando l’inammissibilità del ricorso dipende da sopravvenuta mancanza di interesse e non da rigetto o inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’interesse a impugnare deve permanere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione; se viene meno per fatti sopravvenuti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse non determina di per sé la cessazione della materia del contendere: occorre una convergente presa d’atto di tutte le parti e, in difetto, la dichiarazione si risolve in una rinuncia non perfezionata o, comunque, nella sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
  • In sede di legittimità, il deposito di documenti volto a dimostrare fatti sopravvenuti che incidono sulla proseguibilità del ricorso è ammissibile solo se tempestivo nei termini dell’art. 372 c.p.c.; il deposito tardivo non consente di fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Il ricorso per cassazione tutela un interesse concreto e attuale alla rimozione del pregiudizio derivante dalla decisione impugnata, non l’astratta regolarità del procedimento.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da sopravvenuto difetto di interesse, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o per l’inammissibilità originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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