Cassazione Penale, Sentenza n. 02221/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (art. 606, lett. c, c.p.p.) per avere la Corte d'appello, pur avendo confermato la condanna per ricettazione a carico dell'imputato e pur essendo l'appello dell'imputato risultato infondato, omesso di liquidare la rifusione degli oneri sostenuti dalla parte civile per la difesa in appello. Si contestava quindi l'assenza di pronuncia sulla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, nonostante la soccombenza dell'imputato in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa all'omessa liquidazione delle spese in favore della parte civile e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per la valutazione del punto omesso, seguendo i principi espressi in giurisprudenza (distinzione tra spese di causa e spese di difesa; possibile condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile quando la sua impugnazione sia infondata). La Corte ha inoltre rimesso alla Corte di appello rimandata la determinazione delle spese del presente grado e ha disposto "Spese del presente grado di giudizio al definitivo".
Norme richiamate
art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, qui invocata per violazione di legge sulla gestione e liquidazione delle spese processuali
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato nel ricorso (procedura di impugnazione); utilizzato a supporto della censura sulla decisione di merito
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese nel grado di appello; la Corte la richiama per affermare l'obbligo di pronunciare sulle spese, e la possibilità di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile
art. 91 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione ai principi sui rimborsi e sulle spese processuali; tratto del codice civile/proc. civ. usato in correlazione normativa
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in ordine alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale
Cass. Sez. 5, n. 40274 del 05/10/2021 (Catalano)
Precedente ritenuto decisivo: distingue le "spese di causa" (anticipate dallo Stato) dalle "spese di difesa" sostenute dalla parte civile; afferma che la soccombenza dell'imputato in appello può legittimare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile anche se la parte civile è risultata soccombente in altro profilo dell'impugnazione
Cass. Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003 (Di Giulio)
Orientamento precedente che negava automaticamente la rifusione a favore della parte civile soccombente come ricorrente; richiamato in contrapposizione e superato dal più recente orientamento della Sez. 5
Cass. Sez. 5, n. 48206 del 10/09/2019 (Paez)
Pronuncia che precisa che la reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese, ma non impone al giudice di compensare: il giudice può comunque condannare l'imputato alla rifusione quando la sua impugnazione risulti infondata
Massime di principio
- La soccombenza dell'imputato in appello, quando la sua impugnazione risulti infondata, può giustificare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, anche se quest'ultima ha visto dichiarato inammissibile o respinto il proprio gravame su altri profili
- Occorre distinguere tra "spese di causa" (anticipate dallo Stato) e "spese di difesa" effettivamente sostenute dalla parte civile: sono voci distinte e il fatto che la parte civile sia risultata soccombente non esclude automaticamente il suo diritto al ristoro delle spese di difesa quando la controparte sia risultata soccombente
- Il giudice d'appello non può limitarsi ad omettere una pronuncia sulla liquidazione delle spese; l'omissione costituisce vizio di motivazione/violazione di legge che può comportare annullamento e rinvio in Cassazione
- In caso di reciproca parziale soccombenza il giudice ha discrezionalità: può compensare le spese tra le parti ma non è obbligato a farlo; la compensazione non è automatica se la soccombenza dell'imputato è netta su un punto rilevante
- Se in una decisione manca ogni espressione circa la sorte delle spese, non è possibile presumere una motivazione implicita: la Corte di legittimità può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo esame
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