Cassazione Penale, Ordinanza n. 20447/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, sostenendo che il giudizio di secondo grado si era svolto in forma cartolare e che il Procuratore generale aveva depositato tardivamente le proprie conclusioni, cioè oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 e dopo la scadenza del termine spettante alla difesa per il deposito delle conclusioni. Secondo il ricorrente, tale tardività avrebbe inciso sul contraddittorio e determinato una nullità di ordine generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti devono considerarsi perentori anche se la norma non lo dica espressamente, perché funzionali al corretto svolgimento del contraddittorio. Tuttavia, il deposito tardivo delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente una nullità: l'imputato deve allegare in concreto quale incidenza abbiano avuto quelle conclusioni sull'esito del giudizio. Nel caso esaminato, le doglianze erano generiche e non spiegavano in che modo il deposito tardivo avrebbe potuto condizionare la decisione di appello. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna lesione effettiva del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020
termine di dieci giorni prima dell'udienza
Nel rito a trattazione scritta il termine per il deposito delle conclusioni è funzionale al contraddittorio e deve essere rispettato; il deposito oltre il termine è tardivo.
nullità di ordine generale
La nullità non discende automaticamente dal deposito tardivo delle conclusioni, occorrendo una concreta lesione del diritto di difesa.
Cassa delle ammende
È stata disposta la sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
spese processuali
Con la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel rito penale a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti devono considerarsi perentori perché essenziali al pieno e corretto esercizio del contraddittorio.
- Il deposito tardivo delle conclusioni del pubblico ministero non integra di per sé una nullità della decisione: la parte che lo deduce deve indicare in modo specifico l'effettiva incidenza della tardività sul proprio diritto di difesa e sull'esito del giudizio.
- Una doglianza meramente generica sulla tardività delle conclusioni di parte pubblica non è sufficiente a fondare la nullità della sentenza, se non sono illustrati concreti pregiudizi processuali.
- In sede di legittimità, la censura relativa a violazioni del contraddittorio va valutata in concreto e non in astratto, richiedendosi la dimostrazione del pregiudizio effettivo subito dalla parte
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