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Ordinanza

Ordinanza n. 7081/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2933 del 2024.

Giustizia amministrativa202505184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato interrotto il giudizio, in conseguenza del decesso di un appellante, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300, comma 1, c.p.c. L'ordinanza fa salva la possibilità di riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; non decide i motivi d'appello né conferma o riforma la sentenza impugnata.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 2933 del 2024, oggetto dell'appello

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione, il consorzio e diversi operatori del servizio taxi e noleggio acqueo hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 2933 del 2024. Il testo non espone i motivi di appello né identifica gli atti amministrativi originariamente contestati. Nel corso del giudizio d'appello, il difensore degli appellanti ha comunicato il decesso di uno dei coappellanti, avvenuto il 6 luglio 2025.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l’interruzione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e art. 300, comma 1, c.p.c., salva la riassunzione ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

    Il decesso di una parte, dichiarato dal difensore, determina l'interruzione del giudizio.

  • art. 300, comma 1, c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l’interruzione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e art. 300, comma 1, c.p.c., salva la riassunzione ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

    La norma è richiamata insieme alla disciplina processuale amministrativa quale fondamento dell'interruzione conseguente al decesso della parte.

  • art. 80 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l’interruzione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e art. 300, comma 1, c.p.c., salva la riassunzione ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

    Dopo l'interruzione, il giudizio può essere riassunto secondo la disciplina prevista dall'art. 80 c.p.a.

Massime di principio

  • La dichiarazione in giudizio del decesso di una parte comporta l'interruzione del processo ai sensi della disciplina processuale applicabile; resta salva la possibilità di riassumere il giudizio secondo l'art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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