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Sentenza

Sentenza n. 4441/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di approvazione dell’elenco dei beneficiari FNA 2023 e atti presupposti con cui l’assegno di cura per le persone con disabilità gravissima era stato ridotto da 1.200 euro a 600 euro mensili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune capofila)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti di riparto dell’assegno di cura, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’erogazione dell’importo massimo di 1.200 euro mensili, maggiorato del 10% per la condizione di allettamento h24 e per la fruizione delle cure domiciliari di terza fascia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, del Piano sociale regionale, del D.M. 26 settembre 2016 e della D.G.R. Campania n. 70/2024, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto ridurre l’importo previsto per i soggetti gravissimi, poiché la disciplina regionale avrebbe contemplato ipotesi tassative di riduzione non comprendenti la carenza di risorse. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’allegato B della D.G.R. n. 121/2023, come modificato dalla D.G.R. n. 70/2024, e la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che la precedente fruizione dell’assegno e la permanenza delle condizioni di ammissione imponessero l’inserimento nella spesa storica e la conservazione del beneficio. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e si è opposto nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superabile l’eccezione relativa alla legittimazione passiva e all’indirizzo di notificazione: anche se la notificazione era stata effettuata presso il Comune anziché presso l’Azienda speciale consortile, la costituzione del Comune capofila aveva comunque consentito il raggiungimento dello scopo della notificazione, sanandone l’eventuale invalidità ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha qualificato l’assegno di cura come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e ha affermato che il diritto al beneficio deve essere annualmente conformato dall’amministrazione mediante una graduatoria, tenendo conto delle risorse disponibili. Anche le persone con disabilità gravissima, pur avendo la massima priorità, non vantano un diritto assoluto e automatico all’erogazione dell’assegno. La precedente fruizione del contributo non determina un legittimo affidamento alla sua conservazione per le annualità successive, poiché le graduatorie annuali sono autonome e l’amministrazione non è vincolata alla spesa storica. La previsione secondo cui i beneficiari già valutati non devono essere nuovamente sottoposti alla valutazione riguardante la disabilità si riferisce agli adempimenti di programmazione e quantificazione delle risorse, ma non esclude la valutazione annuale delle domande in rapporto alle risorse effettivamente assegnate. Quanto alla riduzione dell’importo, il TAR ha rilevato che la D.G.R. n. 70/2024 indica 1.200 euro come importo massimo e non fisso. Inoltre, la ricorrente non aveva contestato specificamente la scelta amministrativa di estendere il beneficio all’intera platea dei disabili gravissimi in misura ridotta, né la mancata graduazione degli aventi diritto secondo i parametri di bisogno sociale ed economico e i criteri di priorità regionali. Le censure, pertanto, presupponevano erroneamente un diritto soggettivo all’importo massimo, senza dimostrare la violazione dei criteri di formazione della graduatoria. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    principio del raggiungimento dello scopo

    La costituzione in giudizio della parte destinataria dell’atto può sanare l’eventuale invalidità della notificazione quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 1, comma 5, D.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L’offerta di servizi di cui all’art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non come prestazione economica assoluta e autonoma svincolata dalle risorse disponibili.

  • D.G.R. Campania n. 70 del 22 febbraio 2024, Allegato B, paragrafo 2.2

    Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario

    La disposizione riguarda gli obblighi di valutazione e programmazione degli enti e non impedisce la valutazione annuale delle domande e dell’accesso al contributo in rapporto alle risorse effettivamente assegnate.

  • D.G.R. Campania n. 70 del 22 febbraio 2024, art. 6

    La graduatoria deve essere valutata in rapporto ai criteri regionali di priorità e ai parametri di bisogno sociale ed economico; l’importo di 1.200 euro costituisce un massimale e non un importo fisso.

  • artt. 2 e 3 D.M. 26 settembre 2016

    Sono richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina della valutazione della disabilità gravissima, ma la sentenza non attribuisce loro un effetto di automatico diritto all’assegno.

Massime di principio

  • L’assegno di cura previsto dalla disciplina regionale per le persone con disabilità gravissima, in quanto contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, non costituisce una prestazione economica garantita in termini assoluti, ma è subordinato alla programmazione amministrativa e alla disponibilità delle risorse finanziarie.
  • La condizione di disabilità gravissima determina una priorità massima nell’accesso ai fondi, ma non attribuisce da sola un diritto soggettivo automatico all’inserimento nella graduatoria o all’erogazione dell’importo massimo previsto dalla disciplina regionale.
  • La precedente concessione dell’assegno di cura non genera un legittimo affidamento alla conservazione del beneficio nelle annualità successive, quando le graduatorie sono autonome e devono essere formate annualmente sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
  • La previsione secondo cui i beneficiari già valutati non devono essere nuovamente sottoposti alla valutazione della disabilità riguarda gli adempimenti di programmazione e aggiornamento del piano assistenziale, ma non esclude la verifica annuale delle domande e della posizione dei beneficiari rispetto alle risorse disponibili.
  • Quando la disciplina regionale indica un importo massimo dell’assegno di cura, tale importo non è automaticamente dovuto in misura integrale; per contestare legittimamente una graduatoria ridotta il ricorrente deve dedurre specificamente la violazione dei criteri di priorità, graduazione e bisogno sociale ed economico applicati dall’amministrazione.
  • La costituzione in giudizio dell’amministrazione destinataria della notificazione può sanare l’eventuale invalidità della notificazione, se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo processuale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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