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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo conversione permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Cat. -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202500719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di rinnovo e conversione del titolo di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che erano stati dedotti, tra gli altri, il difetto di motivazione e il contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla pregressa condanna in materia di stupefacenti, su diversi precedenti penali e di polizia, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rissa aggravata, nonché sul più recente arresto del 25 febbraio 2025, seguito a una perquisizione domiciliare con rinvenimento di sostanze stupefacenti e all’applicazione dapprima degli arresti domiciliari e poi dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tali elementi erano stati valorizzati dall’amministrazione per ritenere il ricorrente non adeguatamente inserito nel tessuto sociale e ancora connotato da pericolosità sociale, nonostante lo svolgimento di attività lavorativa. Il ricorrente ha inoltre ottemperato all’ordine di deposito della prova della tempestiva notificazione del ricorso, impartito con precedente decreto cautelare monocratico.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dato atto dell’ottemperanza del ricorrente all’ordine di deposito della prova della tempestiva notificazione. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha ravvisato, in via prima facie, la carenza del fumus boni iuris. In particolare, il diniego non è apparso affetto dal dedotto difetto di motivazione, poiché sembrava adeguatamente esporre sia i precedenti risalenti sia gli elementi più recenti e le ragioni per cui questi erano ritenuti indicativi della persistente pericolosità sociale e dell’insufficiente inserimento sociale del richiedente. Il provvedimento non è apparso neppure contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’istanza cautelare è stata quindi rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris; il TAR lo ha ritenuto prima facie carente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris è prima facie carente quando il diniego del titolo di soggiorno espone in modo adeguato e motivato sia i precedenti penali e di polizia risalenti sia gli elementi più recenti idonei a sostenere una valutazione attuale di pericolosità sociale.
  • La valutazione amministrativa relativa all’inserimento sociale e alla pericolosità di un richiedente il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno può fondarsi su una valutazione complessiva dei precedenti penali e di polizia, anche in presenza di attività lavorativa, quando emergano elementi recenti indicativi della persistente proclività a delinquere.
  • Non sussiste, in via cautelare, una violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità quando il diniego del titolo di soggiorno risulta motivato attraverso la considerazione congiunta della condanna pregressa, dei precedenti significativi e di un recente arresto per fatti connessi al rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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