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Ordinanza

Ordinanza n. 2350/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione della Regione Lazio G00378 del 15.01.2026, pubblicata il 20.01.2026 sul BUR Lazio, nella parte in cui esclude parte ricorrente dall'ammissione alla contribuzione dell'avviso "Giovani in quota" e di ogni altro atto, anche interno e istruttorio, antecedente, connesso, collegato e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202603459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Regione Lazio che ha escluso il ricorrente dall'ammissione alla contribuzione prevista dall'avviso "Giovani in quota", nonché gli atti connessi e conseguenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale che lo ha escluso dall'ammissione al contributo previsto dall'avviso "Giovani in quota". Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto, ma emerge che il ricorrente ha prospettato in sede cautelare il rischio che le somme non erogate fossero destinate dalle amministrazioni resistenti ad altri fini, rendendo pregiudizievole la perdurante efficacia dell'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il ricorrente non ha dedotto né allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia del provvedimento impugnato. Il mero rischio, prospettato genericamente, che le somme non erogate siano destinate ad altri soggetti o finalità non è stato ritenuto sufficientemente concreto e attuale. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora nel giudizio di merito fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa, le amministrazioni avrebbero comunque l'obbligo di reperire e destinare al ricorrente i contributi controversi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza del periculum in mora, consistente nella deduzione e prova di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato da un rischio genericamente prospettato e privo di concretezza e attualità.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non deduca e alleghi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia dell'atto impugnato.
  • Il rischio che le risorse oggetto di una richiesta contributiva siano destinate ad altri fini o beneficiari non integra, di per sé, un periculum in mora concreto e attuale se è prospettato in termini generici.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in caso di successivo accoglimento della pretesa nel merito, l'amministrazione conservi l'obbligo di reperire e attribuire al ricorrente le somme controverse.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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