Ordinanza n. 2350/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione della Regione Lazio G00378 del 15.01.2026, pubblicata il 20.01.2026 sul BUR Lazio, nella parte in cui esclude parte ricorrente dall'ammissione alla contribuzione dell'avviso "Giovani in quota" e di ogni altro atto, anche interno e istruttorio, antecedente, connesso, collegato e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Lazio che ha escluso il ricorrente dall'ammissione alla contribuzione prevista dall'avviso "Giovani in quota", nonché gli atti connessi e conseguenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione regionale che lo ha escluso dall'ammissione al contributo previsto dall'avviso "Giovani in quota". Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto, ma emerge che il ricorrente ha prospettato in sede cautelare il rischio che le somme non erogate fossero destinate dalle amministrazioni resistenti ad altri fini, rendendo pregiudizievole la perdurante efficacia dell'esclusione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il ricorrente non ha dedotto né allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia del provvedimento impugnato. Il mero rischio, prospettato genericamente, che le somme non erogate siano destinate ad altri soggetti o finalità non è stato ritenuto sufficientemente concreto e attuale. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora nel giudizio di merito fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa, le amministrazioni avrebbero comunque l'obbligo di reperire e destinare al ricorrente i contributi controversi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza del periculum in mora, consistente nella deduzione e prova di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è integrato da un rischio genericamente prospettato e privo di concretezza e attualità.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non deduca e alleghi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia dell'atto impugnato.
- Il rischio che le risorse oggetto di una richiesta contributiva siano destinate ad altri fini o beneficiari non integra, di per sé, un periculum in mora concreto e attuale se è prospettato in termini generici.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in caso di successivo accoglimento della pretesa nel merito, l'amministrazione conservi l'obbligo di reperire e attribuire al ricorrente le somme controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →