Sentenza del 07/02/2019 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Dichiarazione redditi - omessa presentazione da parte del professionista incaricato - responsabilità del contribuente sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la responsabilità per l'omessa presentazione della dichiarazione dovesse ricadere sul professionista o intermediario incaricato della trasmissione telematica. La sentenza ha invece ritenuto che il conferimento dell'incarico non escluda la responsabilità personale del contribuente, il quale deve consegnare la documentazione in tempo utile e verificare che il professionista abbia effettivamente predisposto e trasmesso la dichiarazione. Ne deriva una responsabilità anche per culpa in vigilando.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato respinto, confermando la sua responsabilità per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L'incarico affidato al professionista non è stato considerato sufficiente a esonerarlo dagli obblighi fiscali e dai relativi effetti sanzionatori. Eventuali responsabilità del professionista possono essere fatte valere separatamente dal contribuente, ma non eliminano automaticamente la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La presentazione della dichiarazione tramite un intermediario non trasferisce al professionista l'obbligo sostanziale del contribuente né esonera quest'ultimo dal verificare l'avvenuta trasmissione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
L'omessa presentazione della dichiarazione può comportare sanzioni a carico del contribuente, salvo la ricorrenza di specifiche cause di non punibilità o di forza maggiore riconosciute dalla legge.
Massime di principio
- Affidare a un commercialista o intermediario la trasmissione della dichiarazione non esonera il contribuente dalla responsabilità verso il Fisco.
- Il contribuente deve conservare prova dell'incarico, consegnare tempestivamente la documentazione e verificare l'effettiva trasmissione tramite ricevuta telematica o altra attestazione ufficiale.
- La mancata vigilanza sull'operato dell'intermediario può integrare culpa in vigilando e non costituisce, di regola, una giustificazione sufficiente per evitare le conseguenze fiscali.
- Se il professionista omette colpevolmente l'invio, il contribuente può agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni, ma tale azione è distinta dagli obblighi e dalle sanzioni dovuti all'Amministrazione finanziaria.
- Per escludere la responsabilità possono essere necessari elementi specifici, come una causa di forza maggiore o l'impossibilità non imputabile di adempiere; il semplice affidamento dell'incarico non è sufficiente.
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