Ordinanza n. 3096/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del SILENZIO-INADEMPIMENTO DELLA P.A. su istanza di visto per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'avvenuta fissazione dell'appuntamento aveva fatto venir meno l'interesse a ottenere una misura cautelare in relazione al silenzio contestato. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito l'eventuale azione contro il silenzio-inadempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di visto per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione su un'istanza di visto per motivi di lavoro, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti del comportamento amministrativo contestato. Il TAR ha dato atto della propria giurisdizione e competenza e della costituzione in giudizio del Ministero e dell'Ambasciata, rilevando tuttavia che, nelle more, era stato fissato un appuntamento presso la sede diplomatica entro un termine ritenuto compatibile con la complessa situazione delle pendenze dell'ufficio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; la sopravvenuta fissazione dell'appuntamento ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La domanda cautelare contro il silenzio dell’amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta concreta idonea a soddisfare l’utilità cautelare perseguita, come la fissazione dell’appuntamento necessario alla trattazione dell’istanza.
- La fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatica può far venir meno l’interesse alla tutela cautelare quando sia stabilita entro un termine ritenuto congruo dal giudice in rapporto alla situazione organizzativa e al carico di pendenze dell’ufficio; tale valutazione non equivale, da sola, alla definizione nel merito dell’istanza amministrativa.
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