Cassazione Civile, Sentenza n. 25346/2020 del 11/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza n.396/04/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello della contribuente avverso la cartella di pagamento iscritta a ruolo a titolo provvisorio dall'Agenzia delle Entrate di Frascati, relativa a quanto derivante dalla sentenza n.305/06/2007 della CTP di Roma sull'avviso di accertamento per l'anno 1999. La ricorrente deduceva, oltre a vizi formali (omessa indicazione del responsabile dell'atto e carenza di motivazione), l'illegittimità della cartella in quanto basata su un avviso di accertamento non ancora definitivo, richiamando gli artt. 15 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di cassazione presupponesse un accertamento di fatto difforme rispetto a quanto accertato dalla sentenza impugnata: la CTR aveva infatti accertato che l'Agenzia aveva iscritto a ruolo, ai sensi dell'art.68 d.lgs. n.546/1992, i due terzi dell'imposta dopo la sentenza di primo grado della CTP e che, successivamente alla conferma della sentenza di primo grado in grado di appello, erano state iscritte a ruolo anche le restanti somme. Inoltre la ricorrente non aveva documentato l'eventuale condono estintivo. La Corte non ha disposto spese processuali in favore dell'Agenzia, attesa la mancata attività difensiva, e ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art.68
Secondo quanto emergeva dalla sentenza impugnata, l'art.68 consente all'amministrazione la riscossione frazionata dopo la decisione di primo grado della commissione tributaria, potendo iscrivere a ruolo anche porzioni dell'imposta (nel caso di specie i due terzi) e successivamente iscrivere le restanti somme in caso di conferma del convincimento erariale in grado di appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art.15
Richiamato dalla ricorrente, ma dalla sentenza impugnata non è desumibile una specifica interpretazione applicativa di tale norma; il giudice di merito si è focalizzato sull'applicazione dell'art.68.
cod. proc. civ. - art.360, comma 1, n.3
La ricorrente ha fondato il motivo di cassazione su questo articolo (vizio di motivazione e applicazione della legge), ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché richiedeva un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello operato dalla CTR: la Cassazione non è luogo per riconsiderare i fatti accertati dalla sentenza impugnata.
d.P.R. n.115/2002 - art.13, comma 1-quater
La Corte, nella sentenza, dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della norma citata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: un motivo di cassazione che presupponga accertamenti di fatto divergenti rispetto a quelli della sentenza impugnata è inammissibile.
- L'art.68 d.lgs. n.546/1992 permette all'Amministrazione finanziaria di procedere a riscossioni frazionate a seguito della decisione di primo grado; una cartella emessa per una porzione dell'imposta (es. i due terzi) può essere legittima anche se l'accertamento non è ancora definitivo, purché segua i presupposti della norma.
- Se il contribuente sostiene l'estinzione del credito (es. per condono), deve documentare tale circostanza nel processo; l'assenza di documentazione comporta il rigetto della deduzione.
- In materia tributaria, il ricorso in Cassazione deve mirare a questioni di diritto e non al riesame della prova o dei fatti; occorre formulare doglianze aventi natura giuridica chiaramente separabile dall'accertamento fattuale.
- Problemi procedurali come la mancata notifica o la prova della notifica degli atti/udienze incidono sul rito e devono essere documentalmente provati: la relata di notifica è elemento essenziale.
- La mancata costituzione/difesa dell'Amministrazione in Cassazione può influire sulle spese processuali, ma non impedisce alla Corte di pronunciarsi sull'inammissibilità del ricorso né di dare atto di obblighi amministrativi accessori (es. integrazione del contributo unificato).
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