Sentenza del 02/03/2016 n. 4139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA del margine, previsto dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995, alle autovetture usate acquistate dalla contribuente da rivenditori nazionali, a loro volta riforniti da società estere. Secondo l'Amministrazione, dai libretti di circolazione risultava che i veicoli erano stati precedentemente intestati a società di autonoleggio, leasing o finanziarie, soggetti normalmente operanti in regime IVA ordinario e presumibilmente titolari del diritto di detrarre l'imposta all'acquisto. La contribuente avrebbe quindi dovuto verificare sostanzialmente la sussistenza dei presupposti del regime del margine e non limitarsi alla regolarità formale delle fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il regime del margine sia speciale e derogatorio rispetto al regime IVA ordinario e che spetti al cessionario contribuente dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. La mera indicazione in fattura o il fatto che i veicoli fossero usati non sono sufficienti. Gli elementi oggettivi relativi alla provenienza dei veicoli da società di autonoleggio, leasing o finanziarie costituivano una valida presunzione dell'avvenuta detrazione dell'IVA a monte. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia Romagna, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulla questione delle sanzioni e sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
D.L. n. 41/1995, art. 36, convertito nella L. n. 85/1995
L'IVA relativa alla rivendita dei beni usati è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.
Il regime del margine è un regime IVA speciale e derogatorio, applicabile solo quando il bene sia stato acquistato da soggetti che abbiano assolto definitivamente l'IVA senza poterla detrarre, oppure che abbiano applicato a loro volta il regime del margine.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che invoca il regime IVA agevolato deve provare i fatti che ne giustificano l'applicazione, inclusa la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente.
Art. 2727 c.c. e ss.
Gli elementi oggettivi, come la precedente intestazione dei veicoli a società di autonoleggio, leasing o finanziarie, possono fondare presunzioni valide circa l'avvenuta detrazione dell'IVA a monte.
Direttiva 2006/112/CE
Il regime del margine non può essere applicato dal rivenditore quando il bene è stato acquistato da un soggetto che aveva beneficiato, anche parzialmente, del diritto alla detrazione dell'IVA.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo derogatorio rispetto alla tassazione ordinaria, non si applica automaticamente ai beni usati: occorre verificare e documentare la catena degli acquisti e il trattamento IVA precedente.
- La regolarità formale della fattura non è sufficiente se l'Amministrazione produce elementi oggettivi che mettono in dubbio la legittimità del regime applicato.
- Il cessionario professionale deve adottare una diligenza qualificata e verificare, nei limiti concretamente esigibili, che il cedente non abbia detratto l'IVA a monte.
- La provenienza del veicolo da società di autonoleggio, leasing o finanziarie può costituire un forte indizio dell'avvenuta detrazione dell'IVA e quindi dell'inapplicabilità del regime del margine.
- In presenza di presunzioni oggettive fornite dal Fisco, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta; in mancanza, il recupero della maggiore IVA può essere confermato.
- La circostanza che il veicolo sia usato o che sia stato acquistato da un rivenditore nazionale non basta, da sola, a legittimare il regime del margine.
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