Cassazione Penale, Sentenza n. 22578/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990): capo A (alcuni grammi di cocaina lanciati dall'auto il 6/6/2019) e capo B (9,5 g di marijuana e 2 g di hashish rinvenuti nel box di pertinenza). Il ricorso di cassazione sollevava tre motivi: 1) e 2) (congiunti) contestazione della responsabilità penale relativamente al capo A per errata valutazione del concorso di persone e vizio di motivazione, sostenendo che l'unico detentore fosse il coimputato Francesco Annacondia e che Cancelliere fosse mero conducente; 3) vizio per difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata circa la specifica istanza difensiva in appello di riconoscimento dei benefici di legge (richiesta non esaminata).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo non viziata la valutazione di merito che ha ritenuto Cancelliere corresponsabile: i giudici di merito hanno motivatamente valorizzato gli accertamenti di polizia (lancio di pezzetti di sostanza da parte di entrambi gli occupanti, rinvenimento di tracce nell'auto, perquisizioni e ritrovamento di materiale per il confezionamento e stupefacente nel box di Cancelliere), e tale valutazione non è ricorribile in cassazione se priva di irrazionalità. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: la sentenza d'appello è rimasta del tutto silente sulla richiesta difensiva di riconoscimento dei benefici di legge (pur essendo la pena finale al di sotto del limite dei 2 anni), sicché si è determinato un vizio motivazionale. Per tale ragione la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo all'applicazione dei benefici di legge e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame su quel profilo; il resto del ricorso è stato rigettato. La pronuncia di cassazione ha altresì dichiarato irrevocabile la statuizione di responsabilità penale così come formatasi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale che punisce le fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti; il capo A è stato inquadrato ai sensi del comma 5 per una delle condotte contestate, e la Corte ha valutato che gli elementi probatori dimostravano il concorso nella detenzione illecita anche a carico dell'imputato.
Codice penale, art. 164
Riguarda l'estinzione del reato per prescrizione e profili connessi alla irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità in caso di annullamento parziale; richiamato per spiegare che, annullando parzialmente la sentenza, il giudicato formato sulla responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta.
Codice penale, art. 175
Norma sullo scambio di provvedimenti e su effetti della sentenza in relazione a misure alternative e sospensione; richiamata in relazione all'impossibilità per la Corte di cassazione di sostituirsi al giudice del merito nel valutare profili prognostici connessi ai benefici e alla sospensione condizionale.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 e Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018)
Principi applicati: a) il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione di fatto dei giudici di merito se non emergono profili di irrazionalità; b) in caso di annullamento parziale riguardante attenuanti, determinazione della pena o sospensione condizionale, il giudicato sull'accertamento del reato impedisce l'estinzione per prescrizione sopravvenuta.
Massime di principio
- In cassazione le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove di fatto sono difficilmente accolte: bisogna dimostrare profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta insussistenza degli elementi valutati dal giudice di merito.
- Quando in appello si chiede espressamente il riconoscimento di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale, misure alternative), il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente: il silenzio sul punto può costituire vizio di motivazione idoneo a determinare l'annullamento parziale.
- Se la pena finale è sotto soglia rilevante (es. sotto i 2 anni) la mancata considerazione dei benefici può avere impatto sostanziale sulla durata della pena e sul conseguente regime; è quindi strategico evidenziare e motivare puntualmente le ragioni per la concessione dei benefici già in sede di appello.
- La conferma di responsabilità in sede di cassazione, con annullamento limitato a profili di beneficio, rende irrevocabile l'accertamento penale e ostacola future declaratorie di estinzione per prescrizione: fare attenzione ai termini e agli effetti processuali di un annullamento parziale.
- Se si vuol contestare il concorso di persone o la partecipazione di un imputato come mero conducente, è necessario proporre censure dettagliate e puntuali sulle evidenze contraddittorie o sulla mancata prova degli elementi soggettivi e oggettivi del reato, altrimenti la ricostruzione motivata del giudice di merito è difficilmente ribaltabile.
- In fase di difesa, produrre e sottolineare elementi materiali che dimostrino la non partecipazione (es. immagini, testimonianze, assenza di trace nel veicolo o nella persona) è cruciale per evitare che la valutazione di 'sinergia' tra occupanti dell'auto sia ritenuta convincente dai giudici.
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