Cassazione Penale, Sentenza n. 21230/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Sassari dall'accusa prevista dall'art. 337 c.p., contestando la mancanza di adeguata motivazione sulla insussistenza della violenza o della minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali. Si rilevava contraddittorietà della motivazione, poiché dalle deposizioni di agenti di polizia risultava che l'imputato si era rifiutato di consegnare i documenti, aveva insultato gli operanti e solo con l'intervento di una seconda pattuglia gli operatori erano riusciti a impedirgli di fuggire e a condurlo presso gli uffici per l'identificazione; ciò, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto integrare la violenza o la minaccia previste dall'art. 337 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha richiamato i fatti accertati in primo grado (rifiuto di consegna dei documenti, insulti, intervento di una seconda pattuglia e uso della forza per impedirne la fuga) e ha ritenuto che, benché la condotta dell'imputato sia censurabile, essa non si sia configurata come forma di violenza o minaccia idonea ai sensi dell'art. 337 c.p. La Corte ha confermato l'assoluzione perche il fatto non sussiste in relazione al delitto contestato, richiamando la giurisprudenza che esclude la sussunzione del reato in presenza di comportamenti limitati a volgarità ingiuriose o a resistenza non violenta.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che richiede una condotta concretamente violenta o minacciosa nei confronti del pubblico ufficiale; il semplice rifiuto di esibire documenti, gli insulti o una resistenza contenuta non sono sufficienti a integrare il reato se non accompagnati da atti di forza o minacce effettive idonee ad aleggiare la funzione pubblica
Cass. Pen., Sez. VI, n. 23684 del 14/05/2015 (Bianchini), Rv. 253813
Giurisprudenza richiamata per affermare l'inidoneità di comportamenti espressivi di volgarità ingiuriosa a integrare il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale; conferma il principio di distinzione tra ingiuria/resistenza e violenza reale o minaccia efficace
Massime di principio
- Per integrare l'art. 337 c.p. occorre una condotta caratterizzata da violenza fisica effettiva o da minacce concrete idonee a coartare l'agente pubblico; insulti e rifiuto di esibire documenti possono essere censurabili ma non necessariamente costituiscono violenza o minaccia.
- La valutazione giudiziale si concentra sull'idoneità obiettiva del comportamento a impedire o ostacolare l'azione del pubblico ufficiale: la mera necessità per gli agenti di compiere atti di forza per impedire la fuga non equivale automaticamente a violenza attribuibile all'imputato.
- La prova della violenza o della minaccia richiede elementi aggiuntivi (lesioni, minacce esplicite, modalità particolarmente aggressive, testimonianze concordanti, filmati) per superare la soglia richiesta dalla norma.
- In situazioni analoghe l'ufficio inquirente dovrebbe documentare con cura la natura e la gravità della condotta (medicazioni, referti, video, dichiarazioni dettagliate degli operanti) se intende sostenere la sussistenza del reato.
- Per la difesa è efficace sottolineare la differenza tra comportamento ostativo alla identificazione (rifiuto, insulti, tentativo di fuga) e condotta violenta o minacciosa, puntando sulla carenza di elementi oggettivi che dimostrino la concreta idoneità violenta o intimidatoria del comportamento.
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