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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27167/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di due soggetti, ritenuti dapprima amministratori formali e poi amministratori di fatto di una società poi fallita, per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose. La vicenda riguardava la gestione di una società operante nel settore della lavorazione del ferro, che veniva dichiarata fallita in una situazione di totale assenza di attivo e con ingente passivo. Secondo i giudici di merito, gli imputati avrebbero costituito un'altra società con medesima sede e oggetto sociale, avrebbero ceduto a un terzo le quote della società fallita in modo fittizio, avrebbero trasferito un credito societario verso altra impresa a una nuova società a fronte di controcredito generico, avrebbero distratto beni in leasing e non avrebbero consegnato le scritture contabili alla curatela, così da occultare la strategia di svuotamento dell'attivo e di abbandono della società. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) contestazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale per assenza di concreto depauperamento e per insussistenza della qualifica di amministratori di fatto dopo la cessione delle quote; 2) contestazione della bancarotta fraudolenta documentale per insufficienza della sola mancata consegna delle scritture contabili e difetto di prova dell'elemento soggettivo; 3) richiesta di derubricazione in bancarotta semplice, assumendo che al più vi fosse una gestione imprudente in situazione di decozione; 4) censura della conferma della bancarotta impropria per asserita duplicazione sanzionatoria delle medesime condotte già valutate come bancarotta fraudolenta patrimoniale; 5) censura del diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato su elementi non adeguatamente valutati o contestati dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondati o inammissibili i motivi. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura fittizia della cessione delle quote, sulla permanenza del potere di fatto in capo ai ricorrenti, sulla natura distrattiva delle operazioni sui beni in leasing e sul credito societario, nonché sulla sottrazione o mancata consegna delle scritture contabili. Ha inoltre ribadito che l'omessa consegna della contabilità da parte dell'amministratore di fatto integra bancarotta fraudolenta documentale e che, quando le condotte sono espressive di un disegno di svuotamento societario e di pregiudizio dei creditori, non vi è spazio per la derubricazione in bancarotta semplice. Quanto alla bancarotta impropria, ha affermato la diversità strutturale rispetto alle bancarotte fraudolente patrimoniali e documentali, escludendo la lamentata duplicazione sanzionatoria. Infine, ha ritenuto non sindacabile il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da elementi ritenuti sufficienti ai sensi dell'art. 133 c.p. Alla declaratoria di rigetto è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 110 c.p., 216 l. fall., 219 l. fall., 223 l. fall.

    sono state le norme incriminatrici poste a base della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per bancarotta impropria da operazioni dolose, contestate in concorso di persone

  • art. 216, primo comma, n. 1, l. fall.

    punisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sottrazione o dissipazione di beni integra il reato quando arreca pregiudizio alla massa creditoria

  • art. 216, primo comma, n. 2, l. fall.

    punisce la bancarotta fraudolenta documentale; l'occultamento o l'omessa consegna delle scritture contabili, se finalizzati a impedire la ricostruzione delle vicende societarie, integra la fattispecie

  • art. 217 l. fall.

    richiamato dalla difesa per chiedere la derubricazione in bancarotta semplice, ma ritenuto non applicabile in presenza di condotte fraudolente e di un disegno di pregiudizio dei creditori

  • art. 223, primo comma, l. fall.

    richiamato per la bancarotta fraudolenta impropria in ambito societario, in concorso con le condotte patrimoniali e documentali

  • art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall.

    integra la bancarotta impropria da operazioni dolose quando vi siano condotte dolose diverse dalla distrazione, causalmente orientate al fallimento

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato come parametro di censura sulla tenuta della prova e della motivazione della condanna

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato come parametro di censura sulla regola di giudizio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato in relazione alla forma di enunciazione dei motivi di ricorso

  • art. 2639 c.c.

    richiamato per affermare che gli obblighi dell'amministratore di fatto, compresa la consegna della contabilità al curatore, discendono dalla legge

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come parametro per ritenere sufficiente, ai fini delle attenuanti generiche, anche un solo elemento rilevante relativo alla personalità o alla gravità del fatto

Massime di principio

  • In tema di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dalla prova della perdurante ingerenza gestionale e del mantenimento del ruolo di dominus anche dopo la cessazione formale della carica, specie quando la società sia ormai nella fase di inattività e sia stata trasferita solo nominalmente a un prestanome.
  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale sussiste anche quando la condotta incida su beni detenuti in leasing, poiché la sottrazione o mancata restituzione del bene determina comunque un pregiudizio economico per la massa fallimentare e per il concedente.
  • La bancarotta fraudolenta documentale è integrata dall'omessa consegna o occultamento delle scritture contabili al curatore, senza che sia necessario un previo specifico invito del curatore stesso, poiché l'obbligo di consegna nasce direttamente dalla legge e grava anche sull'amministratore di fatto.
  • La derubricazione in bancarotta semplice non è consentita quando la complessiva condotta sia connotata da fraudolenza e sia finalizzata a occultare uno svuotamento patrimoniale della società e a pregiudicare la ricostruzione delle vicende gestionali.
  • La bancarotta impropria da operazioni dolose ha struttura autonoma rispetto alle bancarotte fraudolente patrimoniali e documentali: non vi è concorso formale quando si è in presenza delle medesime distrazioni, ma può configurarsi concorso materiale se vi sono ulteriori condotte dolose, diverse e autonome, causalmente idonee a provocare il fallimento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi un elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p., anche se non prenda in esame tutti gli aspetti favorevoli dedotti dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiConcorso di persone

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