Sentenza n. 1245/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Comune di Ostuni prot. n. -OMISSIS- del 4 novembre 2024 nella parte in cui viene stabilito che “per la conclusione del procedimento edilizio in sanatoria numero -OMISSIS- la definizione di detto pro-cedimento edilizio è subordinata all'esito degli accertamenti circa la sussistenza di segnalati abusi edilizi sulla villa dei signori -OMISSIS-”; - ove occorra, del preavviso di diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 26 agosto 2024; - ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche allo stato non noto; nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ostuni sulla richiesta di rilascio del Permesso di costruire n. -OMISSIS- relativo all’immobile sito in Ostuni alla c.da -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale del 4 novembre 2024 che subordinava la definizione dell’istanza di sanatoria all’esito di accertamenti edilizi sull’immobile confinante, oltre al silenzio sull’istanza di sanatoria presentata il 10 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota comunale del 4 novembre 2024 e l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Ha dedotto: (1) eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di tipicità, poiché la nota avrebbe sospeso il procedimento in modo soprassessorio e collegato indebitamente la propria istanza a un autonomo procedimento di verifica edilizia relativo all’immobile confinante; (2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, perché il Comune non avrebbe chiarito la rilevanza degli accertamenti sull’immobile confinante ai fini della sanatoria; (3) violazione degli artt. 36 d.P.R. 380/2001 e 2 l. 241/1990 per la persistente mancata conclusione del procedimento, sostenendo inoltre la sussistenza dei presupposti per accogliere la sanatoria. Il Comune, non costituito, non ha svolto difese. I controinteressati hanno chiesto l’estromissione dal giudizio e, in subordine, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo che l’atto non fosse definitivo e che gli accertamenti sull’immobile confinante fossero nel frattempo terminati. Il ricorrente ha precisato che, essendo pendente anche una pratica di compatibilità paesaggistica, non si era formato il silenzio-rigetto sull’istanza edilizia.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta dei controinteressati di essere estromessi, poiché la nota comunale era indirizzata anche a loro e la sospensione del procedimento era stata motivata proprio con gli accertamenti sulla loro proprietà; la loro partecipazione al giudizio era dunque opportuna ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a. Ha accolto il ricorso nei sensi precisati in motivazione. Ha escluso che si fosse formato il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, essendo stata avviata, nell’ambito della vicenda procedimentale unitaria, anche una pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica, per la quale non è previsto il rigetto per silentium. Ha accertato che il Comune non aveva adottato alcuna determinazione finale nonostante il preavviso di rigetto e ha ritenuto che la nota del 4 novembre 2024, avendo sospeso sine die il procedimento senza accogliere né respingere l’istanza, non avesse adempiuto all’obbligo di provvedere. L’eccezione di inammissibilità dei controinteressati è stata respinta: il privato può agire in giudizio contro un atto soprassessorio per ottenere l’accertamento dell’inerzia e la condanna a concludere il procedimento. Neppure la conclusione degli accertamenti sull’immobile confinante ha fatto venir meno l’inadempimento, perché il Comune non si era comunque pronunciato sull’istanza. Il TAR ha condannato il Comune ad adottare un atto espresso entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando, previa istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Spese a carico del Comune per € 1.500,00 oltre accessori; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
non può ritenersi formato il silenzio-rigetto ex art. 36, co. 3, d.P.R. 380/2001 sull’istanza di sanatoria, risultando anche il contestuale avvio, nell’ambito di una vicenda procedimentale sostanzialmente unitaria, di una pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 (cfr. allegato 7 al depositato di parte ricorrente del 24 marzo 2026), ipotesi per la quale non è prevista la formazione del rigetto per silentium.
In presenza, nell’ambito di una vicenda procedimentale sostanzialmente unitaria, di una contestuale pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica, non si forma il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001.
artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
non può ritenersi formato il silenzio-rigetto ex art. 36, co. 3, d.P.R. 380/2001 sull’istanza di sanatoria, risultando anche il contestuale avvio, nell’ambito di una vicenda procedimentale sostanzialmente unitaria, di una pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 (cfr. allegato 7 al depositato di parte ricorrente del 24 marzo 2026), ipotesi per la quale non è prevista la formazione del rigetto per silentium.
L’avvio della pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004, quale parte della vicenda procedimentale unitaria, esclude nel caso esaminato la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria edilizia.
art. 2 l. 241/1990
Inoltre, risulta per tabulas la mancata conclusione del procedimento, non avendo il Comune, pur a fronte della trasmissione della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, ancora adottato alcuna determinazione finale in ordine all’istanza, con conseguente violazione del generale obbligo di cui all’art. 2 l. 241/1990.
L’amministrazione viola l’obbligo generale di provvedere quando, dopo aver avviato il procedimento e trasmesso il preavviso di rigetto, non adotta una determinazione finale sull’istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
risulta per tabulas la mancata conclusione del procedimento, non avendo il Comune, pur a fronte della trasmissione della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, ancora adottato alcuna determinazione finale in ordine all’istanza, con conseguente violazione del generale obbligo di cui all’art. 2 l. 241/1990.
La comunicazione dei motivi ostativi non sostituisce la determinazione conclusiva: l’amministrazione deve comunque pronunciarsi definitivamente sull’istanza.
art. 28, comma 3, c.p.a.
Il Collegio, in primo luogo, ritiene di dover respingere la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da parte dei controinteressati, ritenendosi invece corretta la scelta del ricorrente di estendere il contraddittorio nei loro confronti e, quindi, opportuna la loro partecipazione al giudizio quantomeno ai sensi dell’art. 28, co. 3, cod. proc. amm., considerato, in particolare, che la nota comunale del 4 novembre 2024 risulta indirizzata anche nei loro confronti e che il Comune ha giustificato la sospensione del procedimento avviato dal ricorrente proprio in ragione della pendenza degli accertamenti di regolarità edilizia sulla loro proprietà, risultando, quindi, direttamente coinvolti nella complessiva vicenda sostanziale sottesa al presente giudizio.
La partecipazione al giudizio dei soggetti direttamente coinvolti nella vicenda sostanziale è opportuna quando l’atto contestato è rivolto anche a loro e il potere esercitato dall’amministrazione è stato giustificato con accertamenti riguardanti la loro proprietà.
Massime di principio
- Un atto con cui l’amministrazione sospende sine die un procedimento, senza accogliere né respingere la pretesa del privato, ha natura soprassessoria e non adempie all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Il privato può agire in giudizio contro un atto soprassessorio per ottenere l’accertamento della persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna a concludere il procedimento.
- La mera conclusione degli accertamenti che avevano determinato la sospensione non fa cessare l’inadempimento se l’amministrazione non adotta comunque una determinazione finale sull’istanza.
- Quando, nell’ambito di una vicenda procedimentale sostanzialmente unitaria, alla domanda di sanatoria edilizia si affianca una pratica di accertamento della compatibilità paesaggistica, non si forma il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001.
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