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Ordinanza

Ordinanza n. 2008/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Terza, che aveva respinto la domanda cautelare e posto a carico della ricorrente le spese del giudizio cautelare di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dalla pronuncia non emergono i motivi sostanziali concernenti gli atti amministrativi o la procedura oggetto del contenzioso. L'appello riguardava anche la statuizione sulle spese del giudizio cautelare di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato la natura seriale del contenzioso e l'esistenza di precedenti ordinanze della Sezione, alcune di rigetto dell'appello cautelare e altre di accoglimento ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con sollecita fissazione dell'udienza di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare quanto alla richiesta di riforma della decisione cautelare sostanziale, ritenendo non necessario adottare anche in questa controversia un provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l'udienza di merito e definire funditus le questioni dedotte. Ha invece accolto l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio cautelare di primo grado, in considerazione della novità della questione, riformando l'ordinanza impugnata in parte qua e compensando le spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della tutela cautelare, di accogliere l'istanza ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito e della rapida definizione della controversia, anche senza sospendere gli atti; il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura perché la controversia sarebbe stata comunque sollecitamente fissata per il merito.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare relativo a un contenzioso seriale, qualora il giudice di primo grado debba provvedere alla sollecita fissazione dell'udienza di merito e tale udienza consenta una decisione definitiva in tempi brevi, non è necessario adottare uno specifico provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche mediante riforma della statuizione sulle spese adottata dal giudice di primo grado.
  • L'appello cautelare può essere accolto limitatamente alla regolazione delle spese, mentre resta respinto quanto alla domanda cautelare sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelare

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