Cassazione Civile, Ordinanza n. 21360/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso con cui l'amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione emessa in un'esecuzione mobiliare. Il ricorrente aveva inizialmente contestato la pretesa deducendo genericità dell'atto, esenzione fiscale e violazione dello Statuto del contribuente; successivamente, a seguito del pagamento dell'imposta da parte di un terzo, aveva rinunciato agli atti chiedendo l'estinzione del giudizio. In primo grado il giudizio era stato dichiarato estinto e le spese poste a suo carico; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 306 c.p.c. e dell'art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che, in presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice avrebbe dovuto valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese e non limitarsi ad applicare automaticamente il criterio della soccombenza del rinunziante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che, nel caso concreto, non ricorreva una vera cessazione della materia del contendere, ma una rinuncia al ricorso, con conseguente applicazione della disciplina tributaria e processuale che pone le spese a carico del rinunziante. Il pagamento dell'imposta da parte di terzi non era stato allegato come indice della non debenza del tributo, né erano state prospettate ragioni idonee a fondare una soccombenza virtuale. Ne è seguito il rigetto del ricorso. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, mentre nulla ha disposto sulle spese del giudizio di legittimità poiché l'Agenzia intimata non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la rappresentanza personale del ricorrente nel giudizio di legittimità; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria
art. 91 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto perché la fattispecie è qualificata come rinuncia al ricorso
art. 306 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che la disciplina rilevante è quella dell'estinzione da rinuncia e che le spese gravano sul rinunziante
art. 44 d.lgs. n. 546/1992
"il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti"
la rinuncia al ricorso nel processo tributario comporta l'estinzione del giudizio e l'obbligo del rinunziante di rimborsare le spese, salvo diverso accordo tra le parti
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la Corte osserva che tale ipotesi non ricorre quando vi sia soltanto rinuncia al ricorso e non un mutuo venir meno della contestazione tra le parti
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
legge n. 228/2012
richiamata quale fonte di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio e comporta, di regola, la condanna del rinunziante al rimborso delle spese, salvo diverso accordo tra le parti.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale sia comune alle parti e faccia venir meno la contestazione sul diritto dedotto; non basta che il fatto sopravvenuto sia allegato da una sola parte.
- La soccombenza virtuale opera solo quando il giudice, pur dichiarando l'estinzione o la cessazione della materia del contendere, sia chiamato a valutare quale parte sarebbe presumibilmente risultata soccombente sul merito; essa non si applica automaticamente ogni volta che il processo si estingue.
- Il pagamento spontaneo della pretesa contestata, se non accompagnato da allegazioni che ne traducano la portata in riconoscimento dell'infondatezza della pretesa fiscale, non è sufficiente a imporre una valutazione di soccombenza virtuale o a far ritenere cessata la materia del contendere.
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