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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8522/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero dell'Interno aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. chiedendo la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto del 31 maggio 2010 con cui i coniugi costituivano un fondo patrimoniale trasferendo quote di beni immobili di proprietà di Gianni Fausto, in presenza di un precedente sequestro conservativo e pignoramento a garanzia di una condanna della Corte dei Conti. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione la mancanza di interesse all'azione perché il pignoramento era perento e gli immobili erano stati venduti, nonché l'inesistenza o l'intrasmissibilità del credito (anche per sopravvenuta morte di Gianni Fausto e per la presunta natura sussidiaria della condanna contabile). Hanno inoltre censurato il regolamento delle spese da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'azione revocatoria ha finalità conservativa della garanzia patrimoniale e mira a dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto, consentendo al creditore di assoggettare il bene all'esecuzione forzata; pertanto l'interesse del creditore permane anche se è intervenuta vendita o se il pignoramento è proseguito, e può fondarsi anche su un credito non ancora certo o solo eventuale. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla intrasmissibilità del credito per morte del debitore, richiamando la normativa che limita la trasmissibilità della responsabilità contabile agli eredi solo in presenza di indebito arricchimento. Sul punto delle spese ha affermato che la decisione di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese è rimessa al giudice di merito e non censurabile salvo motivi macroscopicamente illogici. Alla luce di ciò il rigetto del ricorso è stato pronunciato e le spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 2901 cod. civ.

    Disciplina l'azione revocatoria: l'azione mira a dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo a danno del creditore; non richiede che il credito sia certo, liquido ed esigibile: basta una ragione creditoria o una semplice aspettativa.

  • art. 2740, comma 1, cod. civ.

    Principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore (risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri), richiamato quale ratio che giustifica la tutela revocatoria del creditore.

  • art. 2091 cod. civ.

    Richiamato dalla sentenza in relazione alle finalità di tutela della garanzia patrimoniale; la Corte ne utilizza il richiamo per spiegare la finalità preventiva della revocatoria (nel testo della sentenza l'articolo è citato a supporto delle finalità di tutela).

  • artt. 555 e 586 cod. proc. civ.

    Richiamati dai ricorrenti nel motivo di cassazione (censura sulla perdita di interesse per sopravvenuta vendita/pignoramento perento). La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione alla luce della giurisprudenza sul mantenimento dell'interesse del creditore.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Norma sul regolamento delle spese processuali; i ricorrenti la invocavano per censurare la condanna alle spese ma la Corte ha ricordato che la valutazione del merito sulle spese compete al giudice di merito e il sindacato in cassazione è limitato.

  • art. 1, legge n. 20/1994 (come modificato dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 543/1996, conv. L. n. 639/1996)

    “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi".

    La norma limita la trasmissibilità della responsabilità contabile agli eredi: il debito si trasmette agli eredi solo se vi è indebito arricchimento degli stessi. Ciò non esclude però che il creditore possa avere interesse alla revocatoria e a chiedere accertamenti giudiziali sulla pretesa creditoria.

  • artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamati in sede processuale per motivare la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria illustrativa; indicano i presupposti e la disciplina della trattazione in camera di consiglio e della memoria ex art. 380-bis.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater

    Norma tecnica richiamata in sentenza in relazione agli effetti della decisione (menzione finale sulla liquidazione/rimessione di somme come da prassi procedurale).

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura preventiva e conserva rilevanza anche se il bene è stato successivamente venduto o pignorato: il creditore ha interesse a ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto per poter esperire utilmente l'esecuzione.
  • Per proporre la revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una 'ragione creditoria' o un'aspettativa di credito; anche il credito litigioso o eventuale legittima l'azione.
  • La sopravvenuta perdita di efficacia di un pignoramento (perimento) o la vendita degli immobili non impedisce automaticamente l'azione revocatoria; l'interesse del creditore può perdurare fino all'accertamento negativo del credito.
  • La morte del debitore non estingue automaticamente la possibilità per il creditore di agire in revocatoria: la responsabilità contabile si trasmette agli eredi solo se sussiste indebito arricchimento degli eredi, ma questo profilo non elimina di per sé l'interesse del creditore a tutelare la garanzia patrimoniale.
  • La valutazione sulla condanna alle spese processuali è sostanzialmente discrezionale in sede di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è macroscopicamente illogica o errata.
  • La trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria e l'esercizio tempestivo dell'azione possono avere efficacia prenotatoria rispetto a vicende successive dell'immobile (vendita, fallimento, retrocessioni), rafforzando l'interesse del creditore a proporre l'azione anche prima di una esatta definizione del credito.

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