Sentenza n. 14652/2026 - Roma, Sezione 5
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. G07566 del 03.06.2026 (doc. 1) - comunicata in data 08.06.2026 (doc. 2) - con cui la Regione Lazio ha disposto la “aggiudicazione per la realizzazione di interventi di dragaggio e ripascimento a difesa della costa del Lazio, in favore dell’Operatore Economico ROHDE NIELSEN A/S” – CUP: F88H25001880006 - CIG: B97EEE2441; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi tutti i verbali di gara; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Italiana Dragaggi S.p.a. il 13/8/2026: dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo anche in ragione degli ulteriori motivi dedotti nel presente atto di motivi aggiunti, nonché, ove occorra: - della nota prot. n. 650753 del 24.06.2026, con cui la Regione Lazio ha chiesto alla Rohde Nielsen A/S “di far pervenire” talune “dichiarazioni integrative” afferenti a “Impegni di cui all’art. 3.4 del Disciplinare” e “certificazioni e la documentazione attestante la conformità dei mezzi alle norme vigenti in materia di sicurezza, navigazione e protezione ambientale” (doc. 18); - della nota di estremi non conosciuti e mai ostesa, con cui la Regione Lazio ha asseritamente acquisito, “in data 29/04/2026, la relazione tecnico-giuridica asseverata con la verifica di equivalenza” (pag. 6 della memoria cautelare depositata dalla Regione Lazio in data 31.07.2026); - della comunicazione a mezzo mail del 12.05.2026 con cui la Regione Lazio ha rinnovato la richiesta di trasmissione della “relazione sulla comparazione dei contratti di lavoro” in quanto mai pervenuta (doc. 19). - della nota di estremi non conosciuti e mai ostesa, con cui la Regione Lazio ha acquisito “la relazione integrativa del 19/06/2026…in prossimità della conclusione della sottoscrizione del contratto” (pag. 6 della memoria cautelare depositata dalla Regione Lazio in data 31.07.2026); - delle richieste di estremi non conosciuti, mai ostese, con cui la Stazione Appaltante ha richiesto e quindi consentito l’integrazione delle dichiarazioni in ordine alla verifica di equivalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura per interventi di dragaggio e ripascimento a difesa della costa del Lazio in favore di altro operatore economico, nonché gli atti di gara e gli atti istruttori relativi alla verifica di equivalenza e all’integrazione documentale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l’aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio in favore di altro operatore economico, deducendo ulteriori censure con motivi aggiunti e contestando, tra l’altro, richieste e acquisizioni documentali relative agli impegni previsti dal disciplinare, alla conformità dei mezzi alle norme in materia di sicurezza, navigazione e protezione ambientale, alla comparazione dei contratti di lavoro e alla verifica di equivalenza. Prima della definizione del merito, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto notificato il 24 agosto 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione di rinuncia aveva eliminato l’interesse alla decisione di merito. La rinuncia è stata ritenuta irrituale perché non risultava notificata alla controparte nel rispetto del termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; per tale ragione il Collegio non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma ha adottato la pronuncia di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia era destinata a essere definita in forma semplificata, ma la decisione è stata resa sulla base della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Il rispetto delle modalità e del termine di notificazione della rinuncia è necessario per la rituale definizione del giudizio per rinuncia; in mancanza, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso che non rispetti le modalità di notificazione e il termine previsti dall’art. 84, comma 3, c.p.a. non determina l’estinzione del giudizio per rinuncia; qualora essa evidenzi comunque il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito può essere dichiarata anche quando derivi dalla volontà della parte ricorrente di non proseguire il giudizio, se la rinuncia non è rituale.
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